Art. 63
1. Il rendiconto generale della Regione č deliberato annualmente dalla Giunta regionale entro il 31 maggio dell'anno successivo all'esercizio di riferimento ed č trasmesso alla Corte dei conti per i fini previsti dalle disposizioni vigenti.
2. A intervenuta decisione della Corte dei conti, e in conformitā ad essa, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale il disegno di legge di approvazione del rendiconto.
3. Il disegno di legge di approvazione del rendiconto č approvato dal Consiglio regionale in sessione diversa da quella di bilancio.
4. Il Consiglio regionale, con il proprio regolamento interno, definisce le modalitā di esame e di approvazione.
Note:
1 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 48, comma 1, L. R. 26/2015