Art. 6
(Esame consiliare degli strumenti di programmazione finanziaria regionale)
2. La Giunta regionale, entro il 15 novembre di ogni anno, presenta al Consiglio regionale la relazione politico-programmatica regionale, di seguito denominata RPPR, il disegno di legge finanziaria e il disegno di legge di approvazione del bilancio pluriennale e del bilancio annuale.
3. Il Consiglio regionale esamina e approva la RPPR e i disegni di legge di cui al comma 2 nella sessione di bilancio. Il Consiglio regionale disciplina con il proprio regolamento interno lo svolgimento della sessione di bilancio.
5. Il Consiglio regionale, nell'ambito dei poteri di indirizzo e controllo nei confronti della Giunta regionale, verifica l'attuazione degli ordini del giorno approvati durante le sessioni di bilancio.
Note:
1 Comma 1 abrogato da art. 13, comma 1, lettera c), numero 1), L. R. 9/2008
2 Comma 4 abrogato da art. 13, comma 1, lettera c), numero 1), L. R. 9/2008
3 Parole soppresse al comma 2 da art. 13, comma 1, lettera c), numero 2), L. R. 9/2008