Legge regionale 08 agosto 2007, n. 21 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilitā regionale.
Art. 52
2. Il termine per la presentazione dei rendiconti di cui al comma 1 scade l'1 marzo successivo alla fine del periodo al quale i rendiconti stessi si riferiscono.
3. Le somme prelevate dai funzionari delegati sulle aperture di credito e che non siano state erogate alla chiusura dell'esercizio finanziario possono essere trattenute per effettuare pagamenti di spese esclusivamente riferibili all'esercizio scaduto. La giustificazione di tali pagamenti č compresa in un rendiconto suppletivo da presentarsi non oltre il 31 marzo.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 13, comma 4, L. R. 6/2013
2 Le disposizioni derivanti dalla sostituzione del presente articolo ad opera dell'art. 13, comma 4, L.R. 6/2013, si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario 2014, come stabilito dall'art. 13, comma 7, L.R. 6/2013, nella versione modificata dall'art. 91, comma 1, L.R. 21/2013.
3 Parole sostituite al comma 1 da art. 13, comma 6, L. R. 27/2014
4 Parole aggiunte al comma 1 da art. 30, comma 1, lettera a), L. R. 1/2015 , con effetto a decorrere dall' 1 aprile 2015, come stabilito all'art. 36, comma 2, della medesima L.R. 1/2015.
5 Comma 4 sostituito da art. 30, comma 1, lettera b), L. R. 1/2015 , con effetto a decorrere dall' 1 aprile 2015, come stabilito all'art. 36, comma 2, della medesima L.R. 1/2015.