Art. 51
(Residui passivi)
1. Al fine dell'accertamento delle somme da iscrivere come residui nel conto consuntivo dell'esercizio finanziario si considerano tali le differenze fra gli impegni registrati nelle scritture contabili in base ad atti formali e i pagamenti effettuati dal tesoriere regionale.
2. Le somme da conservarsi in conto residui per impegni riferibili all'esercizio scaduto sono accertate con decreto del Ragioniere generale.
3. Le somme impegnate sono conservate nel conto dei residui negli esercizi successivi a quello cui l'impegno si riferisce.
4 bis. Al fine di una economica gestione delle scritture contabili, i residui passivi di importo pari o inferiore a 10 euro sono automaticamente eliminati dalle scritture medesime in sede di chiusura d'esercizio. Tale disposizione non si applica ai residui concernenti le partite di giro.
4 ter. L'importo di cui al comma 4 bis può essere modificato con decreto del Presidente della Regione.
4 quater. Con decreto dell'Assessore alle finanze, patrimonio e programmazione è disposta l'istituzione di capitoli di spesa non previsti nel bilancio di previsione, qualora ciò si renda necessario al fine di provvedere al pagamento di somme in conto residui passivi.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 3 da art. 15, comma 1, lettera g), L. R. 17/2008
2 Comma 4 bis aggiunto da art. 15, comma 1, lettera h), L. R. 17/2008
3 Comma 4 ter aggiunto da art. 15, comma 1, lettera h), L. R. 17/2008
4 Parole sostituite al comma 2 da art. 13, comma 8, L. R. 12/2010
5 Comma 4 quater aggiunto da art. 13, comma 23, L. R. 11/2011
6 Comma 4 sostituito da art. 13, comma 12, L. R. 14/2012
7 Parole aggiunte al comma 4 bis da art. 13, comma 1, lettera h), L. R. 23/2013
8 Comma 3 sostituito da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 26/2015
9 Comma 4 abrogato da art. 12, comma 1, lettera c), L. R. 26/2015