Art. 45
(Liquidazione della spesa)
1. La liquidazione della spesa consiste nel riconoscimento del preciso ammontare della somma da pagare nei limiti dell’impegno assunto, del creditore e della causale, sulla scorta dei documenti e dei titoli comprovanti il diritto acquisito del creditore.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 6, comma 1, lettera a), L. R. 1/2015
2 Comma 2 abrogato da art. 6, comma 1, lettera b), L. R. 1/2015