Art. 39
(Residui attivi)
1. Le entrate accertate nelle scritture contabili e non riscosse entro il termine dell'esercizio rappresentano i residui attivi da iscrivere nel conto consuntivo dell'esercizio finanziario.
2. Le somme da conservarsi in conto residui attivi sono accertate con decreto del Ragioniere generale e sono mantenute nelle scritture contabili fino a quando non vengano riconosciute di dubbia o difficile esazione ovvero assolutamente inesigibili.
3. Al fine di una economica gestione delle scritture contabili i residui attivi di importo non superiore a cinquanta euro sono automaticamente eliminati dalle scritture medesime in sede di chiusura d'esercizio. Tale disposizione non si applica ai residui concernenti le partite di giro.
4. L'importo di cui al comma 3 può essere modificato con decreto del Presidente della Regione.
Note:
1 Integrata la disciplina del comma 3 da art. 7, comma 2, L. R. 30/2007
2 Parole sostituite al comma 2 da art. 13, comma 22, L. R. 11/2011
3 Parole aggiunte al comma 3 da art. 13, comma 1, lettera g), L. R. 23/2013