Art. 37
(Accertamento)
1.
L'accertamento costituisce la prima fase di gestione dell'entrata, mediante la quale, sulla base di idonea documentazione, č:
a) verificata la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico;
b) individuato il soggetto o i soggetti debitori;
c) quantificata la somma da incassare;
d) individuata la relativa scadenza.
1 bis. L'Amministrazione iscrive il credito come competenza dell'anno finanziario in cui esso giunge a scadenza o, qualora dal titolo non si ricavi espressamente la data di scadenza, come competenza dell'anno finanziario in cui esso č sorto.
Note:
1 Comma 1 bis aggiunto da art. 13, comma 3, L. R. 6/2013