Legge regionale 08 agosto 2007, n. 21 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023
Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale.
Art. 35
(Altre variazioni al bilancio)
1.
Ferme restando le autorizzazioni disposte con la presente legge nonché con l'
articolo 11, comma 4, della legge regionale 7 marzo 2003 n. 6
(Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica) e con l'
articolo 4, comma 147, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1
(Legge finanziaria 2005) ad apportare variazioni al bilancio pluriennale e al bilancio annuale con provvedimenti amministrativi, ogni altra variazione ai bilanci medesimi è disposta con legge regionale.
(1)
(2)
Note:
1
Parole aggiunte al comma 1 da art. 15, comma 1, lettera d), L. R. 17/2008
2
Vedi la disciplina transitoria del comma 1, stabilita da art. 12, comma 2, L. R. 6/2013