Legge regionale 08 agosto 2007, n. 21 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale.
Art. 35
 (Altre variazioni al bilancio)
1. Ferme restando le autorizzazioni disposte con la presente legge nonché con l'articolo 11, comma 4, della legge regionale 7 marzo 2003 n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica) e con l'articolo 4, comma 147, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005) ad apportare variazioni al bilancio pluriennale e al bilancio annuale con provvedimenti amministrativi, ogni altra variazione ai bilanci medesimi è disposta con legge regionale.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 15, comma 1, lettera d), L. R. 17/2008
2 Vedi la disciplina transitoria del comma 1, stabilita da art. 12, comma 2, L. R. 6/2013