Art. 32
(Iscrizione di stanziamenti in corrispondenza di assegnazioni statali e comunitarie)
1. Nei casi di assegnazioni di fondi a destinazione vincolata di cui all'articolo 23 non previsti nel bilancio, con deliberazione della Giunta regionale č disposta l'iscrizione delle relative somme nelle appropriate unitā di bilancio e capitoli, istituendo, ove occorra, nuove unitā di bilancio e capitoli, in corrispondenza con gli accertamenti effettuati sulle unitā di bilancio dello stato di previsione dell'entrata.
1 bis. Qualora l'assegnazione di fondi abbia ad oggetto programmi e progetti comunitari approvati da parte degli organi statali e comunitari e per i quali la Giunta regionale con propria deliberazione abbia giā definito i contenuti di cui all'articolo 28, comma 2, l'Assessore alle risorse economiche e finanziarie dispone con decreto l'iscrizione delle relative somme nelle appropriate unitā di bilancio e capitoli, istituendo, ove occorra, nuove unitā di bilancio e capitoli in corrispondenza con gli accertamenti effettuati sulle unitā di bilancio dello stato di previsione dell'entrata.
Note:
1 Comma 1 sostituito da art. 13, comma 1, lettera q), L. R. 9/2008 , a decorrere dall'1 gennaio 2009, come stabilito dal comma 3 del medesimo articolo 13.
2 Comma 1 bis sostituito da art. 13, comma 1, lettera q), L. R. 9/2008 , a decorrere dall'1 gennaio 2009, come stabilito dal comma 3 del medesimo articolo 13.