Legge regionale 08 agosto 2007, n. 21 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilitą regionale.
Art. 25
1. In ottemperanza ai principi di unitą e universalitą del bilancio, sono vietate le gestioni fuori bilancio della Regione.
3. Sulle gestioni indicate al comma 2 il controllo si esercita nei modi previsti dalla legge 25 novembre 1971, n. 1041 (Gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato), e successive modifiche.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 72, L. R. 17/2008
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 21, L. R. 11/2011
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 2, L. R. 2/2012
4 Integrata la disciplina del comma 2 da art. 28, comma 1, L. R. 5/2012
5 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 11, L. R. 6/2013
6 Vedi anche quanto disposto dall'art. 28, comma 1, L. R. 13/2014
7 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 24, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.