Art. 21
(Fondi per interventi intersettoriali)
1. I fondi per interventi intersettoriali sono istituiti con legge regionale.
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuate annualmente le quote dei fondi da destinare ai singoli comparti di intervento e le strutture regionali o i soggetti attuatori competenti alla gestione delle quote medesime, ed č disposto il prelevamento delle somme dai fondi e la loro iscrizione nelle appropriate unitā di bilancio e capitoli.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 2 da art. 13, comma 1, lettera l), L. R. 9/2008