Art. 13
(Bilancio pluriennale)
1. La Regione predispone un bilancio pluriennale della durata di un triennio.
2. Il bilancio pluriennale costituisce il quadro delle risorse che la Regione prevede di acquisire e di impiegare in ciascuno dei relativi esercizi sia in base alla vigente legislazione statale e regionale, sia in base ai previsti nuovi provvedimenti legislativi e a tale fine indica analiticamente per ciascuna ripartizione dell'entrata e della spesa le quote relative ai singoli esercizi.
3. Il bilancio pluriennale costituisce anche la sede di riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese autorizzate da ulteriori leggi a carico di esercizi futuri.
4. Al bilancio pluriennale č allegato l'elenco delle spese pluriennali che si estendono oltre il triennio suddivise per annualitā di accensione.