Legge regionale 08 agosto 2007, n. 21 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale.
Art. 12
 (Bilancio pluriennale e bilancio annuale)
1. Il bilancio pluriennale e il bilancio annuale possono essere rappresentati in un unico documento, nel quale il totale delle entrate e delle spese effettive e il totale generale delle entrate e delle spese comprendenti anche le partite di giro, sono approvati distintamente.
2. Il bilancio, pluriennale e annuale, è costituito dagli stati di previsione dell'entrata e della spesa, secondo le classificazioni di cui agli articoli 15 e 16, e dal quadro generale riassuntivo che riporta i totali delle entrate e delle spese per titoli e per finalità.
8. Le previsioni di spesa di cui al comma 4 costituiscono il limite per le autorizzazioni di impegno.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 3 da art. 13, comma 1, lettera g), numero 1), L. R. 9/2008
2 Parole aggiunte al comma 4 da art. 13, comma 1, lettera g), numero 2), L. R. 9/2008
3 Comma 5 sostituito da art. 13, comma 1, lettera a), L. R. 23/2013