Art. 11
(Leggi di spesa pluriennale)
1.
Le leggi regionali che comportano spese a carattere pluriennale si distinguono, in funzione delle cause da cui deriva la pluriennalitą della spesa, in:
a) leggi che autorizzano spese per attivitą o interventi a carattere continuativo o ricorrente;
b) leggi che autorizzano spese per opere, programmi o interventi la cui esecuzione si protrae per pił esercizi;
c) leggi che autorizzano limiti d'impegno per l'assunzione di obbligazioni pluriennali.
2. Le leggi che autorizzano attivitą o interventi a carattere continuativo o ricorrente determinano, di norma, soltanto gli obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire rinviando alla legge finanziaria la determinazione dell'entitą della relativa spesa.
3. Le leggi che autorizzano spese per opere, programmi o interventi la cui esecuzione si protrae per pił esercizi indicano l'ammontare complessivo della spesa prevista per l'intera opera, programma o intervento e la quota a carico di ciascun esercizio.
4. Le leggi che autorizzano limiti d'impegno per l'assunzione di obbligazioni pluriennali stabiliscono il numero delle annualitą e l'ammontare della quota a carico di ciascun esercizio.