Art. 10
(Altre leggi di spesa)
1. Le leggi che autorizzano spese ne indicano l'ammontare complessivo e la quota a carico di ciascun esercizio, compatibilmente con il quadro di riferimento stabilito dal bilancio pluriennale.
2. Qualora la legge preveda la costituzione di nuovi modelli organizzativi esterni all'Amministrazione regionale, tale previsione deve essere sorretta da un'analisi dei costi e dei benefici e da valutazioni tecniche ed economiche che ne dimostrino la convenienza.