Legge regionale 08 agosto 2007, n. 21 - TESTO VIGENTE dal 14/05/2024

Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale.
Capo VI
 Gestione delle spese
Art. 40
Note:
1 Articolo sostituito da art. 13, comma 1, lettera t), L. R. 9/2008 , a decorrere dall'1 gennaio 2009, come stabilito dal comma 3 del medesimo articolo 13.
2 Parole sostituite al comma 4 da art. 15, comma 1, lettera e), L. R. 17/2008
3 Comma 4 sostituito da art. 13, comma 4, lettera a), L. R. 27/2014
4 Comma 4 bis aggiunto da art. 13, comma 4, lettera b), L. R. 27/2014
5 Comma 2 sostituito da art. 2, comma 1, L. R. 1/2015
6 Comma 3 sostituito da art. 2, comma 1, L. R. 1/2015
7 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 11, comma 7, L. R. 45/2017
8 Parole sostituite al comma 1 da art. 13, comma 1, lettera a), L. R. 13/2019
9 Comma 2 sostituito da art. 13, comma 1, lettera b), L. R. 13/2019
10 Comma 3 abrogato da art. 13, comma 1, lettera c), L. R. 13/2019
Art. 42
 (Impegno della spesa)
1. Gli impegni della spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza dell'esercizio in corso.
Note:
1 Derogata la disciplina del comma 2 da art. 25, comma 3 bis, L. R. 27/2007, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 19, comma 1, L. R. 10/2014
2 Derogata la disciplina del comma 2 da art. 25, comma 4, L. R. 27/2007 nel testo modificato da art. 19, comma 1, L. R. 10/2014
3 Parole sostituite al comma 2 da art. 3, comma 1, L. R. 1/2015
Art. 44
 (Impegno di spesa conseguente a obbligazioni contrattuali)
1. I contratti non sono soggetti ad approvazione.
Note:
1 Comma 2 bis aggiunto da art. 13, comma 1, lettera u), L. R. 9/2008 , a decorrere dall'1 gennaio 2009, come stabilito dal comma 3 del medesimo articolo 13.
2 Comma 3 abrogato da art. 15, comma 1, lettera f), L. R. 17/2008
3 Comma 2 sostituito da art. 5, comma 1, lettera a), L. R. 1/2015
4 Comma 2 bis abrogato da art. 5, comma 1, lettera b), L. R. 1/2015
5 Parole aggiunte al comma 2 da art. 218, comma 1, L. R. 3/2024
Art. 46
1. L'ordinazione consiste nell'ordine impartito al tesoriere di provvedere al pagamento della spesa.
3. L'ordinazione di pagamento della spesa per la quale è stata autorizzata l'apertura di un ruolo di spesa fissa è disposta tenuto conto delle scadenze indicate nel ruolo medesimo.
5. L'ordinazione di pagamento della spesa per la quale è stato emesso un ordine di accreditamento è disposta, quale ordinatore secondario della spesa, dal funzionario delegato a favore del quale l'ordine di accreditamento è aperto.
6. L'ordinazione di pagamento della spesa per la quale è stato emesso un ruolo di spesa fissa per il pagamento di emolumenti del personale in servizio e in quiescenza, di indennità al Presidente della Regione e agli Assessori regionali e di vitalizi agli Assessori regionali cessati, è disposta, quali ordinatori secondari della spesa, dagli organi competenti a disporre la liquidazione della relativa spesa.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 7, comma 1, L. R. 1/2015 , con effetto a decorrere dall' 1 aprile 2015, come stabilito all'art. 36, comma 2, della medesima L.R. 1/2015.
2 Comma 3 bis aggiunto da art. 13, comma 1, L. R. 26/2015
3 Parole aggiunte al comma 4 da art. 1, comma 4, L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
Art. 48

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 9, comma 1, L. R. 1/2015 , con effetto a decorrere dall' 1 aprile 2015, come stabilito all'art. 36, comma 2, della medesima L.R. 1/2015.
2 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 35, comma 1, L. R. 1/2015
Art. 49
1 bis ante. In deroga al disposto di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b), della legge regionale 1/2015, gli atti di liquidazione concernenti le spese di cui al presente articolo, non sono soggetti al controllo preventivo di regolarità contabile.
Note:
1 Comma 1 bis aggiunto da art. 12, comma 20, L. R. 23/2013 . La disposizione introdotta si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento relativo alle modalità di liquidazione del trattamento di missione del personale regionale, come stabilito dal comma 21 del citato art. 12 L.R. 23/2013.
2 Rubrica dell'articolo modificata da art. 13, comma 5, lettera a), L. R. 27/2014
3 Parole aggiunte al comma 1 da art. 13, comma 5, lettera b), L. R. 27/2014
4 Comma 1 bis sostituito da art. 12, comma 2, L. R. 20/2015
5 Parole soppresse al comma 1 da art. 11, comma 1, L. R. 26/2015 , a decorrere dall'esercizio fianziario 2016, come stabilito all'art. 49, c. 2, della medesima L.R. 26/2015.
6 Comma 1 bis ante aggiunto da art. 11, comma 2, L. R. 26/2015
Art. 51
 (Residui passivi)
1. Al fine dell'accertamento delle somme da iscrivere come residui nel conto consuntivo dell'esercizio finanziario si considerano tali le differenze fra gli impegni registrati nelle scritture contabili in base ad atti formali e i pagamenti effettuati dal tesoriere regionale.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 3 da art. 15, comma 1, lettera g), L. R. 17/2008
2 Comma 4 bis aggiunto da art. 15, comma 1, lettera h), L. R. 17/2008
3 Comma 4 ter aggiunto da art. 15, comma 1, lettera h), L. R. 17/2008
4 Parole sostituite al comma 2 da art. 13, comma 8, L. R. 12/2010
5 Comma 4 quater aggiunto da art. 13, comma 23, L. R. 11/2011
6 Comma 4 sostituito da art. 13, comma 12, L. R. 14/2012
7 Parole aggiunte al comma 4 bis da art. 13, comma 1, lettera h), L. R. 23/2013
8 Comma 3 sostituito da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 26/2015
9 Comma 4 abrogato da art. 12, comma 1, lettera c), L. R. 26/2015
Art. 51 bis
1. Al fine di perseguire l'accelerazione dei procedimenti di spesa e di contenere la formazione dei residui passivi, la Giunta regionale provvede :
b) a emanare direttive alle strutture regionali per accelerare il completamento delle procedure di spesa;
c) all'annullamento dei residui passivi a fronte dei quali non sussistono obbligazioni giuridiche a carico dell'Amministrazione regionale; le somme corrispondenti a tali annullamenti costituiscono economie di spesa e a tale titolo concorrono alla formazione delle risultanze finali dell'esercizio; la Giunta regionale può destinare una quota delle predette economie di spesa per la costituzione, nel bilancio di previsione annuale e pluriennale, di un apposito fondo di riserva al fine di poter consentire la realizzazione degli interventi relativi ai residui annullati che dovessero essere ritenuti utili per le esigenze dell'Amministrazione regionale; con deliberazione della Giunta regionale possono essere prelevate da tale fondo le somme necessarie per l'eventuale integrazione degli stanziamenti delle unità di bilancio e dei capitoli di originaria provenienza, laddove esistenti, o per l'istituzione di apposite unità di bilancio e dei relativi capitoli, qualora quelle di originaria provenienza siano state eliminate dalle scritture contabili.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 13, comma 1, lettera v), L. R. 9/2008 , a decorrere dall'1 gennaio 2009, come stabilito dal comma 3 del medesimo articolo 13.
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 28, L. R. 12/2010
3 Comma 1 bis aggiunto da art. 13, comma 9, L. R. 12/2010
Art. 52
2. Il termine per la presentazione dei rendiconti di cui al comma 1 scade l'1 marzo successivo alla fine del periodo al quale i rendiconti stessi si riferiscono.
3. Le somme prelevate dai funzionari delegati sulle aperture di credito e che non siano state erogate alla chiusura dell'esercizio finanziario possono essere trattenute per effettuare pagamenti di spese esclusivamente riferibili all'esercizio scaduto. La giustificazione di tali pagamenti è compresa in un rendiconto suppletivo da presentarsi non oltre il 31 marzo.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 13, comma 4, L. R. 6/2013
2 Le disposizioni derivanti dalla sostituzione del presente articolo ad opera dell'art. 13, comma 4, L.R. 6/2013, si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario 2014, come stabilito dall'art. 13, comma 7, L.R. 6/2013, nella versione modificata dall'art. 91, comma 1, L.R. 21/2013.
3 Parole sostituite al comma 1 da art. 13, comma 6, L. R. 27/2014
4 Parole aggiunte al comma 1 da art. 30, comma 1, lettera a), L. R. 1/2015 , con effetto a decorrere dall' 1 aprile 2015, come stabilito all'art. 36, comma 2, della medesima L.R. 1/2015.
5 Comma 4 sostituito da art. 30, comma 1, lettera b), L. R. 1/2015 , con effetto a decorrere dall' 1 aprile 2015, come stabilito all'art. 36, comma 2, della medesima L.R. 1/2015.
Art. 52 bis

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo aggiunto da art. 15, comma 1, lettera i), L. R. 17/2008
2 Articolo abrogato da art. 14, comma 1, L. R. 26/2015
Art. 52 ter

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo aggiunto da art. 14, comma 11, L. R. 24/2009
2 Comma 4 bis aggiunto da art. 13, comma 5, L. R. 6/2013
3 Le disposizioni derivanti dall'istituzione del comma 4 bis del presente articolo ad opera dell'art. 13, comma 5, L.R. 6/2013, si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario 2014, come stabilito dall'art. 13, comma 7, L.R. 6/2013, nella versione modificata dall'art. 91, comma 1, L.R. 21/2013.
4 Articolo abrogato da art. 31, comma 1, L. R. 1/2015 , con effetto a decorrere dall' 1 aprile 2015, come stabilito all'art. 36, comma 2, della medesima L.R. 1/2015.
5 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 35, comma 2, L. R. 1/2015
Art. 52 quater
1. I funzionari delegati devono limitare i prelevamenti in contanti, nei limiti autorizzati dall'ordine di accreditamento, alle sole somme strettamente necessarie per i pagamenti che non sia possibile disporre mediante ordinativi a favore dei creditori. Di tali pagamenti viene allegata adeguata motivazione al rendiconto. I pagamenti sono effettuati nel rispetto dei limiti sull'utilizzo del contante stabiliti dalla normativa nazionale.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 13, comma 6, L. R. 6/2013 . Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario 2014, come stabilito dall'art. 13, c. 7, della medesima L.R. 6/2013.
2 Le disposizioni di cui al presente articolo hanno efficacia immediata, per effetto della modifica apportata al comma 7 dell'art. 13, L.R. 6/2013 dall'art. 91, comma 1, L.R. 21/2013.