Legge regionale 08 agosto 2007, n. 21 - TESTO VIGENTE dal 14/05/2024
Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale.
Art. 68
(Leggibilità del bilancio)
1. Tutte le voci singolarmente presenti nell'attuale bilancio della Regione devono essere chiaramente identificabili nei successivi bilanci per i prossimi cinque esercizi.