Legge regionale 08 agosto 2007, n. 20 - TESTO VIGENTE dal 10/08/2017

Norme in materia di disciplina sanzionatoria in viticoltura, nonché modifiche alla legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali).
Art. 9
 (Ibridi produttori diretti)
1. I vigneti costituiti da ibridi interspecifici iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164 (Norme sulla produzione e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite), al fine della produzione di distillato d'uva e uve da tavola con superficie vitata pari o superiore a 1.000 metri quadrati, sono iscritti a seguito di domanda dei produttori allo schedario.
Note:
1 Comma 3 sostituito da art. 2, comma 30, L. R. 14/2012
2 Comma 2 sostituito da art. 2, comma 20, lettera l), L. R. 33/2015
3 Comma 3 sostituito da art. 2, comma 20, lettera m), L. R. 33/2015
4 Comma 4 sostituito da art. 2, comma 20, lettera n), L. R. 33/2015
5 Comma 5 abrogato da art. 2, comma 20, lettera o), L. R. 33/2015
6 Comma 6 abrogato da art. 2, comma 20, lettera o), L. R. 33/2015
7 Comma 7 abrogato da art. 2, comma 20, lettera o), L. R. 33/2015