Art. 7
(Vigneti familiari)
1. Sono considerati vigneti familiari le superfici vitate con varietà di uve da vino di dimensioni inferiori a 1.000 metri quadrati e i cui prodotti vitivinicoli sono destinati esclusivamente al consumo familiare dei viticoltori; detti prodotti non sono oggetto di commercializzazione sotto qualsiasi forma.
3. L'impianto, l'estirpo e il reimpianto di un vigneto familiare costituiscono variazioni del potenziale viticolo non soggette ad autorizzazione.
Note:
1 Comma 2 abrogato da art. 2, comma 20, lettera j), L. R. 33/2015
2 Comma 4 abrogato da art. 2, comma 20, lettera j), L. R. 33/2015