Legge regionale 27 luglio 2007 , n. 18 - TESTO VIGENTE dal 30/06/2016

Norme sullo svolgimento dei referendum consultivi in materia di circoscrizioni comunali. Voto e scrutinio elettronico.

TITOLO II

VOTO E SCRUTINIO ELETTRONICO

Art. 5

(Sistema di voto integrato)

1. Il sistema di voto integrato comprende l'insieme dei dispositivi, delle soluzioni software e hardware e delle relative procedure di configurazione e installazione che rendono possibili le procedure di automazione del voto di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, nonché delle procedure di elaborazione dei dati al fine della proclamazione dei risultati.

2. Ai fini della definizione e della predisposizione dei dispostivi hardware e software finalizzati alla realizzazione del sistema di voto di cui al comma 1, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia può avvalersi della collaborazione di altre amministrazioni pubbliche, previa stipula di accordi o intese.

3. Il sistema di voto integrato può comprendere, previa intesa con il Ministero dell'interno, procedure di registrazione dell'elettore con modalità elettronica. In tal caso, il sistema di registrazione non deve essere collegato al sistema di votazione elettronica.

4. Con il decreto di indizione dei comizi sono individuati i comuni nei quali la votazione e lo scrutinio si svolgono con modalità elettroniche.

Art. 6

(Caratteristiche tecniche del sistema di voto integrato)

1. Nel caso di consultazioni effettuate mediante voto elettronico, in ogni seggio elettorale è presente almeno una macchina di voto elettronica collocata in modo da garantire i requisiti della segretezza e personalità del voto.

2. Le macchine di voto e le eventuali macchine per l'accesso al sistema di elaborazione sono installate negli uffici di sezione entro le ore quindici del giorno che precede quello della votazione. Dopo l'installazione i locali del seggio devono essere adeguatamente custoditi.

3. Ciascuna macchina di voto è dotata di un meccanismo che consente la stampa su carta del voto espresso elettronicamente, nonché di un'urna nella quale le schede cartacee sono depositate automaticamente al momento della conclusione di ogni singola operazione di voto.

4. Ciascuna macchina di voto è fornita di un sistema software, non collegato in rete, che consente l'espressione elettronica del voto, la sua registrazione e il conteggio. La macchina di voto, il software e le procedure di utilizzo garantiscono la protezione dei dati immessi, rendendo impossibile l'individuazione della sequenza in cui i voti sono espressi.

5. La Giunta regionale definisce con propria deliberazione gli standard tecnici cui le macchine di voto e ogni altro componente hardware e software del sistema di voto devono risultare conformi.

Art. 7

(Commissione per la verifica degli standard tecnici)

1. È istituita una commissione per la verifica degli standard tecnici, da nominarsi con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, in occasione di ogni consultazione referendaria in cui è previsto l'utilizzo del voto elettronico.

2. La commissione dura in carica fino alla consegna dell'attestazione di corrispondenza ovvero di mancata corrispondenza delle componenti tecniche del sistema di voto agli standard fissati, che dovrà pervenire al servizio elettorale entro e non oltre il decimo giorno antecedente la data della votazione.

3. La commissione tecnica verifica la rispondenza delle componenti tecniche del sistema di voto agli standard fissati nella delibera di cui all'articolo 6, comma 5.

4. La commissione è composta da tre esperti in materia informatica designati da università o istituti di ricerca, previo accordo con le università o gli istituti medesimi.

5. In caso di attestazione della mancata corrispondenza delle componenti tecniche del sistema di voto agli standard fissati, la Giunta regionale con propria deliberazione dà atto dell'impossibilità di votare con modalità elettronica.

6. Per lo svolgimento della sua attività la commissione tecnica si avvale del supporto tecnico-operativo e di segreteria del servizio elettorale della Regione e della struttura regionale competente in materia di sistemi informativi.

7. Ai componenti di cui al comma 4 spetta, per ogni seduta della commissione, un gettone di presenza, determinato in conformità con quanto previsto dalla legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale), e successive modifiche.

Art. 8

(Scheda di votazione elettronica)

1. Nel caso di consultazione effettuata mediante voto elettronico, la parte interna della scheda di votazione avente le caratteristiche essenziali del modello descritto nell'allegato A alla presente legge, viene riprodotta su schermo visualizzatore sensibile al tocco che consente l'interazione dell'elettore con il sistema durante il processo di votazione.

2. Il software di voto è configurato in modo da assicurare la corretta riproduzione della scheda sullo schermo della macchina di voto. Secondo accorgimenti tecnici che garantiscano la provenienza e la rispondenza rispetto all'originale, per ogni macchina di voto impiegata nell'elezione è prodotto un supporto di memoria contenente i dati di configurazione e il software di voto.

3. Il supporto di memoria contenente il software di voto è collocato in una busta sigillata recante l'indicazione del comune e del numero di sezione. Nella stessa busta sono collocati, altresì, i dispositivi di abilitazione al voto. La busta deve essere consegnata al sindaco di ciascun comune entro le ore quindici del giorno che precede quello della votazione.

4. Al sindaco del comune con maggior numero di abitanti viene consegnata, secondo le modalità di cui al comma 3, una busta sigillata contenente i codici per accedere al sistema di elaborazione, destinata al presidente della prima sezione per lo svolgimento delle attività dell'adunanza dei presidenti.

Art. 9

(Ufficio di sezione per il referendum per lo svolgimento delle consultazioni con voto elettronico)

1. In ciascuna sezione in cui lo svolgimento del voto avviene con modalità elettronica è costituito un ufficio di sezione per il referendum composto da un presidente e da tre scrutatori, di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vicepresidente.

2. La Regione, con proprie risorse, provvede alla formazione dei componenti delle sezioni in cui lo svolgimento del voto avviene con modalità elettronica; la formazione deve essere rivolta alla fruizione della tecnologia di cui alla presente legge da parte dei componenti le sezioni medesime, unitamente alla conoscibilità del meccanismo di voto da parte degli elettori utenti del sistema di voto con modalità elettronica. Alla formazione possono partecipare anche i soggetti indicati dalle forze politiche rappresentate nei Consigli comunali interessati.

3. È consentito l'accesso presso l'ufficio di sezione per il referendum dei tecnici informatici individuati dal servizio elettorale della Regione. Dell'accesso effettuato e delle operazioni avvenute è data formale menzione nei verbali delle operazioni svoltesi nella sezione in cui lo svolgimento del voto avviene con modalità elettronica.

Art. 10

(Costituzione dell'ufficio di sezione per il referendum per lo svolgimento delle consultazioni con voto elettronico e operazioni preliminari alla votazione)

1. Alle ore sedici del giorno che precede quello della votazione, il presidente assume in custodia il locale arredato a sede della sezione, contenente le macchine di voto elettronico, previa consegna a cura del sindaco, in aggiunta al materiale destinato all'ufficio elettorale di sezione, delle buste di cui all'articolo 8, comma 3, contenenti i supporti di memoria e i dispositivi di abilitazione al voto.

2. Il presidente costituisce l'ufficio di sezione per il referendum e, alla presenza di tutti i componenti, verifica che i sigilli della macchina siano intatti e accerta il corretto funzionamento dei sistemi informatici necessari per il regolare svolgimento delle operazioni referendarie. A tal fine il presidente provvede all'accensione di ogni macchina di voto elettronica e all'installazione in ognuna di esse del software di voto necessario per l'espressione elettronica del voto, la sua registrazione e il suo conteggio.

3. Il presidente procede all'operazione di test atta a verificare l'idoneità tecnica dei macchinari di voto, sulla base delle istruzioni impartite dal servizio elettorale.

4. In caso di eventuali deficienze emerse nel corso delle operazioni di cui ai commi precedenti, il presidente informa tempestivamente il sindaco affinché questi provveda a porvi rimedio immediatamente e comunque prima dell'inizio delle votazioni.

5. Il presidente dà atto nel verbale di quanto emerso e dei provvedimenti adottati. Rimanda quindi le operazioni alle ore sette del giorno seguente assegnando la custodia delle macchine di voto elettroniche, dei supporti informatici e degli ulteriori documenti alla forza pubblica.

Art. 11

(Operazioni di votazione con modalità elettronica)

1. Alle ore otto della domenica il presidente, constatata l'integrità dei mezzi precauzionali adottati, avvia la macchina di voto e dichiara aperta la votazione.

2. Il presidente di seggio ammette gli elettori al voto, conformemente all'indicazione del dispositivo di segnalazione della macchina di voto.

3. Qualora nel corso delle operazioni di voto si verifichi un guasto o un malfunzionamento della macchina di voto il presidente provvede, senza indugio, a far intervenire il personale tecnico individuato ai sensi dell'articolo 9, comma 3, dando atto nel verbale degli interventi compiuti.

4. Qualora, per qualsiasi inconveniente tecnico, la votazione debba essere sospesa, il presidente ne dà atto nel verbale, indicando le cause, gli interventi effettuati e la durata. Se la sospensione si protrae per più di trenta minuti, le operazioni di voto sono prolungate per un tempo corrispondente.

Art. 12

(Espressione del voto elettronico)

1. L'elettore esprime il proprio voto attraverso la pressione digitale dello schermo visualizzatore della macchina di voto elettronica toccando lo schermo stesso nella parte che riproduce il riquadro contenente la risposta prescelta.

2. In ogni momento, fino alla selezione del pulsante che consente di confermare l'espressione del voto, all'elettore è data la facoltà di ripetere le operazioni di voto, annullando le opzioni precedentemente espresse, digitando l'apposito comando che consente di ricominciare le operazioni.

3. Una volta conclusa la fase di espressione del voto, l'elettore procede alla conferma della scelta operata selezionando l'apposito pulsante. Lo schermo visualizza le opzioni di voto espresse dall'elettore e lo invita a verificare la corrispondenza delle sue intenzioni di voto con i dati indicati sulla scheda cartacea stampata dalla macchina e che risulta visibile dietro apposito schermo di protezione.

4. L'elettore, riscontrata la piena conformità, rispetto alle sue intenzioni di voto, dei dati indicati sulla scheda cartacea e di quelli visualizzati sullo schermo della macchina di voto elettronica, procede a selezionare il pulsante che consente di confermare definitivamente l'operazione di voto, determinando così la chiusura della sessione di voto. Completato definitivamente il voto, la scheda cartacea viene fatta cadere nell'apposita urna sigillata.

5. Qualora l'elettore individui delle difformità rispetto alle sue intenzioni di voto può selezionare il comando che consente di annullare il voto espresso e che permette per una volta soltanto di ripetere l'intera operazione di voto.

6. Apposito comando consente l'espressione dell'opzione <<scheda bianca>>.

Art. 13

(Espressione del voto elettronico a domicilio per elettori in dipendenza vitale da apparecchiature elettromedicali)

1. Il voto degli elettori affetti da gravi infermità, tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, ammessi al voto ai sensi del decreto legge 3 gennaio 2006, n. 1 (Disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l'ammissione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime elezioni politiche), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 22/2006, viene raccolto dal presidente dell'ufficio di sezione secondo le modalità previste dal presente articolo.

2. Per consentire la raccolta del voto a domicilio ai sensi del comma 1, in ciascuna sezione in cui risultino iscritti elettori ammessi al voto domiciliare devono essere installate almeno due macchine di voto.

3. Durante le ore in cui è aperta la votazione, il presidente dell'ufficio di sezione, insieme allo scrutatore designato, ai rappresentanti che ne facciano richiesta e al personale tecnico individuato ai sensi dell'articolo 9, comma 3, si reca al domicilio degli elettori ammessi al voto domiciliare portando una macchina di voto.

4. Prima di recarsi al domicilio degli elettori, il presidente attesta nel verbale il dato dell'affluenza visualizzato nella macchina di voto utilizzata per la raccolta del voto domiciliare. Concluse le operazioni di raccolta del voto a domicilio, la macchina di voto viene nuovamente installata presso l'ufficio di sezione. Il presidente attesta nel verbale il dato dell'affluenza e predispone la macchina per il suo utilizzo presso la sezione.

5. Nello svolgimento delle operazioni disciplinate dal presente articolo il presidente dell'ufficio di sezione cura, con ogni mezzo idoneo, che siano assicurate la libertà e la segretezza del voto, nel rispetto delle esigenze connesse alla condizione di salute dell'elettore.

6. Con le modalità previste dal presente articolo viene raccolto il voto presso i luoghi di cura e di detenzione.

Art. 14

(Chiusura della votazione elettronica e operazioni preliminari allo scrutinio)

1. Alle ore venti il presidente dichiara chiusa la votazione, blocca la modalità di voto e compie le operazioni di riscontro preliminari allo scrutinio, accertando il numero dei votanti risultante dalle liste elettorali di sezione e verificando che lo stesso corrisponda al numero dei votanti riportato dalle macchine di voto.

Art. 15

(Operazioni di scrutinio elettronico)

1. Terminate le operazioni preliminari allo scrutinio, il presidente:

a) procede ad effettuare le operazioni con cui produce il tabulato di spoglio;

b) apre l'urna contenente le schede cartacee e le inserisce in una busta che, sigillata, viene trasmessa al servizio elettorale della Regione per il tramite del Comune;

c) spegne le macchine, raccoglie i supporti di memoria e li inserisce in una busta sigillata, unitamente al verbale e al tabulato di spoglio; la busta è inoltrata all'adunanza dei presidenti.

Art. 16

(Operazioni dell'adunanza dei presidenti)

1. All'atto dell'insediamento dell'adunanza prevista dall'articolo 3, al presidente della prima sezione del comune con maggior numero di abitanti viene consegnata la busta sigillata contenente i codici per accedere al sistema di elaborazione dati di cui all'articolo 8, comma 4.

2. L'adunanza dopo aver ricevuto le buste contenenti i supporti di memoria di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c), da parte dei presidenti:

a) carica i dati contenuti sul supporto di memoria nel sistema di elaborazione e aggrega i dati per sezione, accertando che il numero dei votanti corrisponda a quello indicato dalla somma dei tabulati di spoglio;

b) proclama il risultato del referendum, dando autonoma evidenza al risultato di ciascun comune.

3. A conclusione delle operazioni di cui al comma 2, il presidente raccoglie i supporti di memoria e i codici per accedere al sistema di elaborazione in apposite buste sigillate, unitamente al restante materiale utilizzato per l'adunanza, per l'inoltro, a cura del Comune, al servizio elettorale della Regione.

4. Il servizio elettorale della Regione, avvalendosi del supporto tecnico-operativo della struttura regionale competente in materia di sistemi informativi, assicura la riproduzione su supporto magnetico dei risultati del referendum e la conservazione dei dati.

Art. 17

(Scrutinio cartaceo)

1. Entro dieci giorni dalla proclamazione del risultato del referendum da parte dell'adunanza dei presidenti, ciascuno dei rappresentanti designati ai sensi dell'articolo 4, può chiedere lo scrutinio delle schede, presentando istanza motivata al servizio elettorale della Regione.

2. Lo scrutinio è effettuato, anche con modalità elettroniche, dalla commissione di cui al comma 3, nominata dal direttore centrale della struttura a cui afferisce il servizio elettorale, con proprio decreto da adottarsi entro la data di svolgimento del referendum.

3. La commissione è composta dal direttore del servizio elettorale o suo sostituto, che svolge funzioni di presidente, e da due componenti scelti tra il personale dipendente dell'Amministrazione regionale. Al fine di assicurare la regolare costituzione del collegio, all'atto della nomina il direttore centrale individua anche due componenti supplenti per la sostituzione in caso di assenza o impedimento dei componenti effettivi.

4. In caso di difformità dei risultati si ritiene valido quello dello scrutinio cartaceo.

5. Anche in assenza della richiesta di cui al comma 1, la commissione può disporre l'effettuazione dello scrutinio cartaceo su un numero di sezioni individuate a campione.

6. Di tutte le operazioni compiute viene redatto, a cura della commissione, un verbale in cui si dà atto della corrispondenza o meno del risultato dello scrutinio elettronico con quello dello scrutinio cartaceo.