Legge regionale 27 luglio 2007 , n. 18 - TESTO VIGENTE dal 30/06/2016

Norme sullo svolgimento dei referendum consultivi in materia di circoscrizioni comunali. Voto e scrutinio elettronico.

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Finalità)

1. La presente legge, nel pieno rispetto dei principi costituzionali della personalità, dell'eguaglianza, della libertà e della segretezza dell'esercizio del diritto di voto, disciplina l'introduzione di sistemi elettronici e di procedure automatiche nell'espressione del voto e nello scrutinio per lo svolgimento dei referendum consultivi in materia di circoscrizioni comunali di cui all'articolo 17 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 5 (Articolo 12 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo e all'iniziativa popolare delle leggi regionali).

2. L'introduzione di sistemi di voto elettronici ai sensi del comma 1, è finalizzata ad accelerare e semplificare le operazioni di voto e di scrutinio, a garantire una maggiore trasparenza e ad eliminare gli errori nell'espressione del voto.

3. La presente legge stabilisce, altresì, norme di procedimento per i referendum consultivi di cui al comma 1.

Art. 2

(Disposizioni in materia di procedimento referendario)

1. Con regolamento sono determinate le caratteristiche e i modelli delle schede di votazione relative ai referendum consultivi in materia di circoscrizioni e denominazioni comunali.

(2)

2. La votazione si svolge dalle ore 07.00 alle ore 23.00 della domenica.

(1)

3. Al presidente e ai componenti gli uffici di sezione per il referendum spettano i compensi previsti dalla legge 13 marzo 1980, n. 70 (Determinazione degli onorari dei componenti gli uffici elettorali e delle caratteristiche delle schede e delle urne per la votazione) in occasione delle elezioni dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo.

Note:

Comma 2 sostituito da art. 3, comma 1, L. R. 8/2016

Comma 1 sostituito da art. 21, comma 1, L. R. 10/2016

Art. 3

(Adunanza dei presidenti nei referendum consultivi in materia di circoscrizioni comunali)

1. In occasione di referendum consultivi in materia di circoscrizioni comunali le operazioni che ai sensi della vigente normativa sono compiute dagli uffici elettorali sopraordinati agli uffici di sezione per il referendum, sono effettuate dall'adunanza dei presidenti costituita ai sensi del comma 2.

2. L'adunanza dei presidenti è composta dai presidenti dei seggi costituiti nei comuni interessati al referendum; le funzioni di presidente e di segretario sono svolte dal presidente e dal segretario della prima sezione del comune con il maggior numero di abitanti. L'adunanza dei presidenti si riunisce, in seduta pubblica, presso la sede della prima sezione del comune con il maggior numero di abitanti, appena ultimate le operazioni di scrutinio in tutte le sezioni, e comunque non oltre il giorno successivo a quello di svolgimento del referendum.

3. Sulla base dei verbali trasmessi dagli uffici di sezione per il referendum, l'adunanza dei presidenti accerta il numero degli elettori che hanno votato, somma i voti favorevoli e quelli contrari alla proposta sottoposta a referendum e proclama i risultati, dando autonoma evidenza al risultato di ciascun Comune.

4. Di tutte le operazioni dell'adunanza dei presidenti è redatto un verbale, che è consegnato, per il tramite del Comune, al servizio elettorale della Regione unitamente agli atti degli uffici di sezione.

5. Al presidente, ai componenti e al segretario dell'adunanza dei presidenti prevista dal comma 2 spettano gli onorari previsti per l'adunanza dei presidenti di seggio dall'articolo 2, comma 1, della legge 70/1980 e successive modifiche.

Art. 4

(Rappresentanti dei gruppi consiliari costituiti in Consiglio comunale)

1. Le facoltà che le leggi elettorali riconoscono in materia di propaganda diretta ai partiti e gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale si intendono riferite, in occasione del referendum consultivo in materia di circoscrizioni comunali, ai gruppi consiliari costituiti nei Consigli comunali dei comuni interessati alla modifica della circoscrizione.

2. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso gli uffici di sezione di ciascun comune possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante di ognuno dei gruppi consiliari costituiti nel rispettivo Consiglio comunale. Alla designazione provvede il capogruppo con sottoscrizione autenticata ai sensi degli articoli 1, comma 1, lettera i), e 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

3. Alle operazioni svolte dall'adunanza dei presidenti possono assistere tutti i rappresentanti designati secondo le modalità indicate al comma 2.