Legge regionale 27 luglio 2007 , n. 18 - TESTO VIGENTE dal 30/06/2016

Norme sullo svolgimento dei referendum consultivi in materia di circoscrizioni comunali. Voto e scrutinio elettronico.

Art. 9

(Ufficio di sezione per il referendum per lo svolgimento delle consultazioni con voto elettronico)

1. In ciascuna sezione in cui lo svolgimento del voto avviene con modalità elettronica è costituito un ufficio di sezione per il referendum composto da un presidente e da tre scrutatori, di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vicepresidente.

2. La Regione, con proprie risorse, provvede alla formazione dei componenti delle sezioni in cui lo svolgimento del voto avviene con modalità elettronica; la formazione deve essere rivolta alla fruizione della tecnologia di cui alla presente legge da parte dei componenti le sezioni medesime, unitamente alla conoscibilità del meccanismo di voto da parte degli elettori utenti del sistema di voto con modalità elettronica. Alla formazione possono partecipare anche i soggetti indicati dalle forze politiche rappresentate nei Consigli comunali interessati.

3. È consentito l'accesso presso l'ufficio di sezione per il referendum dei tecnici informatici individuati dal servizio elettorale della Regione. Dell'accesso effettuato e delle operazioni avvenute è data formale menzione nei verbali delle operazioni svoltesi nella sezione in cui lo svolgimento del voto avviene con modalità elettronica.