Legge regionale 27 luglio 2007 , n. 18 - TESTO VIGENTE dal 30/06/2016

Norme sullo svolgimento dei referendum consultivi in materia di circoscrizioni comunali. Voto e scrutinio elettronico.

Art. 3

(Adunanza dei presidenti nei referendum consultivi in materia di circoscrizioni comunali)

1. In occasione di referendum consultivi in materia di circoscrizioni comunali le operazioni che ai sensi della vigente normativa sono compiute dagli uffici elettorali sopraordinati agli uffici di sezione per il referendum, sono effettuate dall'adunanza dei presidenti costituita ai sensi del comma 2.

2. L'adunanza dei presidenti è composta dai presidenti dei seggi costituiti nei comuni interessati al referendum; le funzioni di presidente e di segretario sono svolte dal presidente e dal segretario della prima sezione del comune con il maggior numero di abitanti. L'adunanza dei presidenti si riunisce, in seduta pubblica, presso la sede della prima sezione del comune con il maggior numero di abitanti, appena ultimate le operazioni di scrutinio in tutte le sezioni, e comunque non oltre il giorno successivo a quello di svolgimento del referendum.

3. Sulla base dei verbali trasmessi dagli uffici di sezione per il referendum, l'adunanza dei presidenti accerta il numero degli elettori che hanno votato, somma i voti favorevoli e quelli contrari alla proposta sottoposta a referendum e proclama i risultati, dando autonoma evidenza al risultato di ciascun Comune.

4. Di tutte le operazioni dell'adunanza dei presidenti è redatto un verbale, che è consegnato, per il tramite del Comune, al servizio elettorale della Regione unitamente agli atti degli uffici di sezione.

5. Al presidente, ai componenti e al segretario dell'adunanza dei presidenti prevista dal comma 2 spettano gli onorari previsti per l'adunanza dei presidenti di seggio dall'articolo 2, comma 1, della legge 70/1980 e successive modifiche.