Legge regionale 27 luglio 2007 , n. 18 - TESTO VIGENTE dal 30/06/2016

Norme sullo svolgimento dei referendum consultivi in materia di circoscrizioni comunali. Voto e scrutinio elettronico.

Art. 2

(Disposizioni in materia di procedimento referendario)

1. Con regolamento sono determinate le caratteristiche e i modelli delle schede di votazione relative ai referendum consultivi in materia di circoscrizioni e denominazioni comunali.

(2)

2. La votazione si svolge dalle ore 07.00 alle ore 23.00 della domenica.

(1)

3. Al presidente e ai componenti gli uffici di sezione per il referendum spettano i compensi previsti dalla legge 13 marzo 1980, n. 70 (Determinazione degli onorari dei componenti gli uffici elettorali e delle caratteristiche delle schede e delle urne per la votazione) in occasione delle elezioni dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo.

Note:

Comma 2 sostituito da art. 3, comma 1, L. R. 8/2016

Comma 1 sostituito da art. 21, comma 1, L. R. 10/2016