Legge regionale 27 luglio 2007 , n. 18 - TESTO VIGENTE dal 30/06/2016

Norme sullo svolgimento dei referendum consultivi in materia di circoscrizioni comunali. Voto e scrutinio elettronico.

Art. 17

(Scrutinio cartaceo)

1. Entro dieci giorni dalla proclamazione del risultato del referendum da parte dell'adunanza dei presidenti, ciascuno dei rappresentanti designati ai sensi dell'articolo 4, può chiedere lo scrutinio delle schede, presentando istanza motivata al servizio elettorale della Regione.

2. Lo scrutinio è effettuato, anche con modalità elettroniche, dalla commissione di cui al comma 3, nominata dal direttore centrale della struttura a cui afferisce il servizio elettorale, con proprio decreto da adottarsi entro la data di svolgimento del referendum.

3. La commissione è composta dal direttore del servizio elettorale o suo sostituto, che svolge funzioni di presidente, e da due componenti scelti tra il personale dipendente dell'Amministrazione regionale. Al fine di assicurare la regolare costituzione del collegio, all'atto della nomina il direttore centrale individua anche due componenti supplenti per la sostituzione in caso di assenza o impedimento dei componenti effettivi.

4. In caso di difformità dei risultati si ritiene valido quello dello scrutinio cartaceo.

5. Anche in assenza della richiesta di cui al comma 1, la commissione può disporre l'effettuazione dello scrutinio cartaceo su un numero di sezioni individuate a campione.

6. Di tutte le operazioni compiute viene redatto, a cura della commissione, un verbale in cui si dà atto della corrispondenza o meno del risultato dello scrutinio elettronico con quello dello scrutinio cartaceo.