Legge regionale 27 luglio 2007 , n. 18 - TESTO VIGENTE dal 30/06/2016
Norme sullo svolgimento dei referendum consultivi in materia di circoscrizioni comunali. Voto e scrutinio elettronico.
Art. 15
(Operazioni di scrutinio elettronico)
1. Terminate le operazioni preliminari allo scrutinio, il presidente:
a) procede ad effettuare le operazioni con cui produce il tabulato di spoglio;
b) apre l'urna contenente le schede cartacee e le inserisce in una busta che, sigillata, viene trasmessa al servizio elettorale della Regione per il tramite del Comune;
c) spegne le macchine, raccoglie i supporti di memoria e li inserisce in una busta sigillata, unitamente al verbale e al tabulato di spoglio; la busta è inoltrata all'adunanza dei presidenti.