Legge regionale 27 luglio 2007, n. 18 - TESTO VIGENTE dal 30/06/2016

Norme sullo svolgimento dei referendum consultivi in materia di circoscrizioni comunali. Voto e scrutinio elettronico.
TITOLO II
 VOTO E SCRUTINIO ELETTRONICO
Art. 7
 (Commissione per la verifica degli standard tecnici)
1. È istituita una commissione per la verifica degli standard tecnici, da nominarsi con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, in occasione di ogni consultazione referendaria in cui è previsto l'utilizzo del voto elettronico.
2. La commissione dura in carica fino alla consegna dell'attestazione di corrispondenza ovvero di mancata corrispondenza delle componenti tecniche del sistema di voto agli standard fissati, che dovrà pervenire al servizio elettorale entro e non oltre il decimo giorno antecedente la data della votazione.
3. La commissione tecnica verifica la rispondenza delle componenti tecniche del sistema di voto agli standard fissati nella delibera di cui all'articolo 6, comma 5.
4. La commissione è composta da tre esperti in materia informatica designati da università o istituti di ricerca, previo accordo con le università o gli istituti medesimi.
5. In caso di attestazione della mancata corrispondenza delle componenti tecniche del sistema di voto agli standard fissati, la Giunta regionale con propria deliberazione dà atto dell'impossibilità di votare con modalità elettronica.
6. Per lo svolgimento della sua attività la commissione tecnica si avvale del supporto tecnico-operativo e di segreteria del servizio elettorale della Regione e della struttura regionale competente in materia di sistemi informativi.
Art. 10
 (Costituzione dell'ufficio di sezione per il referendum per lo svolgimento delle consultazioni con voto elettronico e operazioni preliminari alla votazione)
1. Alle ore sedici del giorno che precede quello della votazione, il presidente assume in custodia il locale arredato a sede della sezione, contenente le macchine di voto elettronico, previa consegna a cura del sindaco, in aggiunta al materiale destinato all'ufficio elettorale di sezione, delle buste di cui all'articolo 8, comma 3, contenenti i supporti di memoria e i dispositivi di abilitazione al voto.
2. Il presidente costituisce l'ufficio di sezione per il referendum e, alla presenza di tutti i componenti, verifica che i sigilli della macchina siano intatti e accerta il corretto funzionamento dei sistemi informatici necessari per il regolare svolgimento delle operazioni referendarie. A tal fine il presidente provvede all'accensione di ogni macchina di voto elettronica e all'installazione in ognuna di esse del software di voto necessario per l'espressione elettronica del voto, la sua registrazione e il suo conteggio.
3. Il presidente procede all'operazione di test atta a verificare l'idoneità tecnica dei macchinari di voto, sulla base delle istruzioni impartite dal servizio elettorale.
4. In caso di eventuali deficienze emerse nel corso delle operazioni di cui ai commi precedenti, il presidente informa tempestivamente il sindaco affinché questi provveda a porvi rimedio immediatamente e comunque prima dell'inizio delle votazioni.
5. Il presidente dà atto nel verbale di quanto emerso e dei provvedimenti adottati. Rimanda quindi le operazioni alle ore sette del giorno seguente assegnando la custodia delle macchine di voto elettroniche, dei supporti informatici e degli ulteriori documenti alla forza pubblica.
Art. 12
 (Espressione del voto elettronico)
1. L'elettore esprime il proprio voto attraverso la pressione digitale dello schermo visualizzatore della macchina di voto elettronica toccando lo schermo stesso nella parte che riproduce il riquadro contenente la risposta prescelta.
2. In ogni momento, fino alla selezione del pulsante che consente di confermare l'espressione del voto, all'elettore è data la facoltà di ripetere le operazioni di voto, annullando le opzioni precedentemente espresse, digitando l'apposito comando che consente di ricominciare le operazioni.
3. Una volta conclusa la fase di espressione del voto, l'elettore procede alla conferma della scelta operata selezionando l'apposito pulsante. Lo schermo visualizza le opzioni di voto espresse dall'elettore e lo invita a verificare la corrispondenza delle sue intenzioni di voto con i dati indicati sulla scheda cartacea stampata dalla macchina e che risulta visibile dietro apposito schermo di protezione.
4. L'elettore, riscontrata la piena conformità, rispetto alle sue intenzioni di voto, dei dati indicati sulla scheda cartacea e di quelli visualizzati sullo schermo della macchina di voto elettronica, procede a selezionare il pulsante che consente di confermare definitivamente l'operazione di voto, determinando così la chiusura della sessione di voto. Completato definitivamente il voto, la scheda cartacea viene fatta cadere nell'apposita urna sigillata.
5. Qualora l'elettore individui delle difformità rispetto alle sue intenzioni di voto può selezionare il comando che consente di annullare il voto espresso e che permette per una volta soltanto di ripetere l'intera operazione di voto.
6. Apposito comando consente l'espressione dell'opzione <<scheda bianca>>.
Art. 13
 (Espressione del voto elettronico a domicilio per elettori in dipendenza vitale da apparecchiature elettromedicali)
1. Il voto degli elettori affetti da gravi infermità, tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, ammessi al voto ai sensi del decreto legge 3 gennaio 2006, n. 1 (Disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l'ammissione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime elezioni politiche), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 22/2006, viene raccolto dal presidente dell'ufficio di sezione secondo le modalità previste dal presente articolo.
2. Per consentire la raccolta del voto a domicilio ai sensi del comma 1, in ciascuna sezione in cui risultino iscritti elettori ammessi al voto domiciliare devono essere installate almeno due macchine di voto.
3. Durante le ore in cui è aperta la votazione, il presidente dell'ufficio di sezione, insieme allo scrutatore designato, ai rappresentanti che ne facciano richiesta e al personale tecnico individuato ai sensi dell'articolo 9, comma 3, si reca al domicilio degli elettori ammessi al voto domiciliare portando una macchina di voto.
4. Prima di recarsi al domicilio degli elettori, il presidente attesta nel verbale il dato dell'affluenza visualizzato nella macchina di voto utilizzata per la raccolta del voto domiciliare. Concluse le operazioni di raccolta del voto a domicilio, la macchina di voto viene nuovamente installata presso l'ufficio di sezione. Il presidente attesta nel verbale il dato dell'affluenza e predispone la macchina per il suo utilizzo presso la sezione.
5. Nello svolgimento delle operazioni disciplinate dal presente articolo il presidente dell'ufficio di sezione cura, con ogni mezzo idoneo, che siano assicurate la libertà e la segretezza del voto, nel rispetto delle esigenze connesse alla condizione di salute dell'elettore.
6. Con le modalità previste dal presente articolo viene raccolto il voto presso i luoghi di cura e di detenzione.