Art. 2
(Disposizioni in materia di procedimento referendario)
1. Con regolamento sono determinate le caratteristiche e i modelli delle schede di votazione relative ai referendum consultivi in materia di circoscrizioni e denominazioni comunali.
2. La votazione si svolge dalle ore 07.00 alle ore 23.00 della domenica.
3. Al presidente e ai componenti gli uffici di sezione per il referendum spettano i compensi previsti dalla
legge 13 marzo 1980, n. 70 (Determinazione degli onorari dei componenti gli uffici elettorali e delle caratteristiche delle schede e delle urne per la votazione) in occasione delle elezioni dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo.
Note:
1 Comma 2 sostituito da art. 3, comma 1, L. R. 8/2016
2 Comma 1 sostituito da art. 21, comma 1, L. R. 10/2016