Legge regionale 27 luglio 2007, n. 18 - TESTO VIGENTE dal 30/06/2016

Norme sullo svolgimento dei referendum consultivi in materia di circoscrizioni comunali. Voto e scrutinio elettronico.
Art. 18
 (Regime delle spese)
1. Le spese per lo svolgimento del referendum, anche qualora sia svolto con modalitą elettroniche ai sensi degli articoli 7 e seguenti della presente legge, sono a carico della Regione. Gli oneri per il trattamento economico dei componenti gli uffici di sezione e l'adunanza dei presidenti, anticipati dai Comuni, sono rimborsati dalla Regione con le modalitą di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 12 febbraio 2003, n. 4 (Norme in materia di enti locali e interventi a sostegno dei soggetti disabili nelle scuole). Per le altre spese a carico della Regione, anticipate dai Comuni, la Regione eroga un'assegnazione forfetaria posticipata di importo pari a:
a) 1,00 euro per ciascun elettore e 3.098,74 euro per ciascuna sezione per i Comuni con una sola sezione;
b) 1,00 euro per ciascun elettore e 1.549,37 euro per ciascuna sezione per i Comuni sino a cinque sezioni;
c) 1,00 euro per ciascun elettore e 723,04 euro per ciascuna sezione per i Comuni con pił di cinque sezioni.