Art. 16
(Operazioni dell'adunanza dei presidenti)
1. All'atto dell'insediamento dell'adunanza prevista dall'articolo 3, al presidente della prima sezione del comune con maggior numero di abitanti viene consegnata la busta sigillata contenente i codici per accedere al sistema di elaborazione dati di cui all'articolo 8, comma 4.
2. L'adunanza dopo aver ricevuto le buste contenenti i supporti di memoria di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c), da parte dei presidenti:
a) carica i dati contenuti sul supporto di memoria nel sistema di elaborazione e aggrega i dati per sezione, accertando che il numero dei votanti corrisponda a quello indicato dalla somma dei tabulati di spoglio;
b) proclama il risultato del referendum, dando autonoma evidenza al risultato di ciascun comune.
3. A conclusione delle operazioni di cui al comma 2, il presidente raccoglie i supporti di memoria e i codici per accedere al sistema di elaborazione in apposite buste sigillate, unitamente al restante materiale utilizzato per l'adunanza, per l'inoltro, a cura del Comune, al servizio elettorale della Regione.
4. Il servizio elettorale della Regione, avvalendosi del supporto tecnico-operativo della struttura regionale competente in materia di sistemi informativi, assicura la riproduzione su supporto magnetico dei risultati del referendum e la conservazione dei dati.