Art. 1
(Finalità)
1. La presente legge, nel pieno rispetto dei principi costituzionali della personalità, dell'eguaglianza, della libertà e della segretezza dell'esercizio del diritto di voto, disciplina l'introduzione di sistemi elettronici e di procedure automatiche nell'espressione del voto e nello scrutinio per lo svolgimento dei referendum consultivi in materia di circoscrizioni comunali di cui all'
articolo 17 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 5 (Articolo 12 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo e all'iniziativa popolare delle leggi regionali).
2. L'introduzione di sistemi di voto elettronici ai sensi del comma 1, è finalizzata ad accelerare e semplificare le operazioni di voto e di scrutinio, a garantire una maggiore trasparenza e ad eliminare gli errori nell'espressione del voto.
3. La presente legge stabilisce, altresì, norme di procedimento per i referendum consultivi di cui al comma 1.