Legge regionale 18 giugno 2007 , n. 17 - TESTO VIGENTE dal 01/03/2023

Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia.

Art. 5

(Organizzazione e funzionamento del Consiglio regionale)

(1)

1. Il Consiglio regionale ha autonomia di bilancio, contabile, funzionale e organizzativa.

2. Il regolamento contabile del Consiglio è approvato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, nel rispetto dei principi delle leggi di contabilità della Regione.

3. Il bilancio della Regione assicura al Consiglio le dotazioni necessarie all'adeguato esercizio delle sue funzioni con particolare riferimento alle attività di studio, ricerca e informazione.

4. Il regolamento del Consiglio è approvato a maggioranza assoluta dei componenti nella votazione finale. Il regolamento:

a) assicura il metodo della programmazione dei lavori del Consiglio e la previsione della durata temporale delle sue procedure decisionali, anche tenendo conto del programma legislativo della Giunta e delle relative priorità;

b) disciplina, nella definizione dell'ordine dei lavori dell'Aula e delle Commissioni, i casi e i modi con cui consentire la precedenza per le iniziative del Governo regionale, con particolare riferimento a quelle annunciate dal Presidente nel rapporto annuale sullo stato della Regione e sull'attuazione del programma;

c) assicura la comunicazione al Presidente della Regione delle riunioni della Conferenza dei Presidenti delle Commissioni, della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari e degli Uffici di presidenza delle Commissioni, dedicate alla programmazione dei lavori;

d) disciplina, nei limiti previsti dall'articolo 8, i poteri di indirizzo e di controllo nei confronti del Governo regionale spettanti al Consiglio e alle Commissioni permanenti ai sensi della presente legge, anche relativamente alla verifica dell'attuazione degli ordini del giorno e delle mozioni approvati;

e) prevede le modalità di partecipazione del Governo regionale ai lavori delle Commissioni e alle sedute del Consiglio regionale;

f) disciplina gli strumenti di sindacato ispettivo, ivi comprese le interrogazioni a risposta immediata su argomenti urgenti o di attualità politica o istituzionale;

g) garantisce adeguata ed obiettiva informazione ai cittadini sull'attività del Consiglio regionale e sulle iniziative dei consiglieri;

h) garantisce i diritti dell'opposizione riservando, nella programmazione dei lavori del Consiglio, una quota non inferiore a un quarto del tempo d'aula agli argomenti da essa proposti.

Note:

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 1, L. R. 12/2010