Legge regionale 18 giugno 2007 , n. 17 - TESTO VIGENTE dal 01/03/2023

Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia.

Art. 38

(Disposizione transitoria)

1. Sino all'entrata in vigore della legge regionale recante la disciplina di cui all'articolo 37, si applica quanto previsto dall'articolo 5, commi 2 e 3, della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2 (Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano).