﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 18 giugno 2007

      , n. 17 - TESTO VIGENTE dal 01/03/2023</p><p style="text-align: justify;"><strong>Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia.</strong></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 22</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Candidature)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Con la dichiarazione di presentazione delle liste circoscrizionali dei candidati alla carica di consigliere regionale viene presentata la candidatura alla carica di Presidente della Regione.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Ciascuna lista circoscrizionale è contraddistinta da un proprio contrassegno e denominazione ed è collegata ad un candidato alla carica di Presidente della Regione. A pena di esclusione, le liste circoscrizionali contraddistinte dai medesimi contrassegni e denominazioni sono collegate al medesimo candidato alla carica di Presidente della Regione e presentano lo stesso programma elettorale. Le liste devono essere presenti in almeno tre circoscrizioni elettorali.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Le liste contraddistinte dal medesimo contrassegno e denominazione nelle diverse circoscrizioni elettorali costituiscono un gruppo di liste.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> Più gruppi di liste possono essere collegati al medesimo candidato alla carica di Presidente della Regione. In tal caso costituiscono una coalizione di gruppi di liste e devono presentare il medesimo programma elettorale con l'indicazione del candidato Presidente.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span> Ciascun candidato Presidente della Regione è contrassegnato da un proprio simbolo o dai simboli delle forze politiche della coalizione. I candidati alla carica di Presidente della Regione non possono presentarsi come candidati nelle liste circoscrizionali. Ciascun candidato deve dichiarare il collegamento con uno o più gruppi di liste. La dichiarazione è efficace solo se convergente con le dichiarazioni di collegamento dei gruppi di liste.</p></p></body></html>