Legge regionale 18 giugno 2007 , n. 17 - TESTO VIGENTE dal 01/03/2023

Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia.

Art. 21

(Circoscrizioni elettorali)

1. Il territorio regionale è suddiviso, ai fini della elezione del Consiglio regionale, in cinque circoscrizioni elettorali, individuate nel modo seguente:

a) circoscrizioni elettorali di Gorizia, di Pordenone e di Trieste corrispondenti rispettivamente alle Province di Gorizia, di Pordenone e di Trieste;

b) circoscrizione elettorale di Udine, corrispondente alla Provincia di Udine, esclusi i comuni compresi nella giurisdizione del Tribunale di Tolmezzo;

c) circoscrizione elettorale di Tolmezzo, corrispondente ai comuni compresi nella giurisdizione del Tribunale di Tolmezzo.

(1)

2. La circoscrizione per l'elezione del Presidente della Regione coincide con il territorio regionale.

3. In ciascuna circoscrizione elettorale sono presentate liste circoscrizionali concorrenti di candidati alla carica di consigliere regionale.

4. Il decreto di convocazione dei comizi elettorali indica il numero di seggi assegnato a ciascuna circoscrizione, determinato in misura proporzionale alla popolazione residente nel territorio della circoscrizione elettorale, risultante dai dati ufficiali dell'ultimo censimento generale. A tal fine, si divide il numero degli abitanti della Regione per il numero dei seggi assegnati al Consiglio regionale, meno due, e si stabilisce quindi il numero di seggi assegnati alle singole circoscrizioni in proporzione alla popolazione di ciascuna circoscrizione elettorale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Note:

Integrata la disciplina della lettera c) del comma 1 da art. 6, comma 1, L. R. 4/2018