Legge regionale 18 giugno 2007 , n. 17 - TESTO VIGENTE dal 01/03/2023

Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia.

Art. 12

(Statuto dell'opposizione)

1. Costituiscono l'opposizione in Consiglio i consiglieri regionali eletti in liste collegate con i candidati presidenti che hanno riportato una cifra elettorale inferiore a quella del Presidente eletto. Ciascun consigliere può comunicare, in costanza di mandato, una diversa collocazione nei confronti del Presidente della Regione.

2. Il regolamento del Consiglio garantisce i diritti dell'opposizione nella programmazione dei lavori consiliari, nella disciplina dei tempi per l'esame nel merito delle proposte di legge, nelle nomine e designazioni di competenza consiliare, nella composizione degli organi consiliari, riservando ad essa la presidenza delle Commissioni speciali e degli altri organismi di controllo e garanzia.