TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 36
(Disposizione transitoria relativa all'articolo 3)
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, comma 2, il computo delle legislature si effettua a decorrere da quella in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 37
(Disciplina del procedimento elettorale)
1. Con legge regionale sarą disciplinato quanto non previsto dalla presente legge in materia di procedimento elettorale e organizzazione amministrativa degli uffici elettorali.
Art. 38
(Disposizione transitoria)
1. Sino all'entrata in vigore della legge regionale recante la disciplina di cui all'articolo 37, si applica quanto previsto dall'articolo 5, commi 2 e 3, della
legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2 (Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano).