Legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 - TESTO VIGENTE dal 01/03/2023

Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia.
TITOLO IV
 MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 21/2004 IN MATERIA DI INELEGGIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ
Art. 33
 (Modifica all'articolo 2 della legge regionale 21/2004 concernente i casi di ineleggibilità alla carica di consigliere regionale)
1. All'articolo 2, comma 1, della legge regionale 21/2004, dopo la lettera h), è inserita la seguente:
<<h bis) i presidenti di Province, i sindaci di Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti compresi nel territorio della Regione;>>.

Art. 34
 (Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 21/2004 concernente la rimozione delle cause di ineleggibilità)
Art. 35
 (Modifica all'articolo 4 della legge regionale 21/2004 concernente i casi di incompatibilità con la carica di consigliere regionale)
1. All'articolo 4, comma 1, della legge regionale 21/2004, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
<<a) i ministri, i viceministri ed i sottosegretari di Stato non parlamentari, gli assessori esterni di altre Regioni, i componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, i presidenti dei Consigli di Province, i presidenti dei Consigli di Comuni, i sindaci di Comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti e gli assessori di Province e di Comuni compresi nel territorio della Regione;>>.