Legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 - TESTO VIGENTE dal 01/03/2023

Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia.
TITOLO III
 SISTEMA ELETTORALE
Art. 21
 (Circoscrizioni elettorali)
2. La circoscrizione per l'elezione del Presidente della Regione coincide con il territorio regionale.
3. In ciascuna circoscrizione elettorale sono presentate liste circoscrizionali concorrenti di candidati alla carica di consigliere regionale.
4. Il decreto di convocazione dei comizi elettorali indica il numero di seggi assegnato a ciascuna circoscrizione, determinato in misura proporzionale alla popolazione residente nel territorio della circoscrizione elettorale, risultante dai dati ufficiali dell'ultimo censimento generale. A tal fine, si divide il numero degli abitanti della Regione per il numero dei seggi assegnati al Consiglio regionale, meno due, e si stabilisce quindi il numero di seggi assegnati alle singole circoscrizioni in proporzione alla popolazione di ciascuna circoscrizione elettorale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
Note:
1 Integrata la disciplina della lettera c) del comma 1 da art. 6, comma 1, L. R. 4/2018
Art. 22
 (Candidature)
1. Con la dichiarazione di presentazione delle liste circoscrizionali dei candidati alla carica di consigliere regionale viene presentata la candidatura alla carica di Presidente della Regione.
2. Ciascuna lista circoscrizionale è contraddistinta da un proprio contrassegno e denominazione ed è collegata ad un candidato alla carica di Presidente della Regione. A pena di esclusione, le liste circoscrizionali contraddistinte dai medesimi contrassegni e denominazioni sono collegate al medesimo candidato alla carica di Presidente della Regione e presentano lo stesso programma elettorale. Le liste devono essere presenti in almeno tre circoscrizioni elettorali.
3. Le liste contraddistinte dal medesimo contrassegno e denominazione nelle diverse circoscrizioni elettorali costituiscono un gruppo di liste.
4. Più gruppi di liste possono essere collegati al medesimo candidato alla carica di Presidente della Regione. In tal caso costituiscono una coalizione di gruppi di liste e devono presentare il medesimo programma elettorale con l'indicazione del candidato Presidente.
5. Ciascun candidato Presidente della Regione è contrassegnato da un proprio simbolo o dai simboli delle forze politiche della coalizione. I candidati alla carica di Presidente della Regione non possono presentarsi come candidati nelle liste circoscrizionali. Ciascun candidato deve dichiarare il collegamento con uno o più gruppi di liste. La dichiarazione è efficace solo se convergente con le dichiarazioni di collegamento dei gruppi di liste.
Art. 23
 (Modalità di presentazione delle liste circoscrizionali)
3. Nessun candidato può essere compreso in liste circoscrizionali con contrassegni diversi, né in più di tre liste circoscrizionali con lo stesso contrassegno, pena la nullità della sua elezione.
6. Per i gruppi di liste presentati da partiti o gruppi politici espressivi della minoranza linguistica slovena la raccolta delle firme è sufficiente nel numero della metà di quello previsto per gli altri gruppi di liste e solo nelle circoscrizioni di Trieste, Gorizia e Udine, ove è maggiormente presente la minoranza slovena.
Note:
1 Integrata la disciplina del comma 4 da art. 15, comma 4, L. R. 28/2007
2 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 17, comma 1, L. R. 28/2007
3 Integrata la disciplina del comma 5 da art. 17, comma 1, L. R. 28/2007
4 Integrata la disciplina del comma 8 da art. 18, comma 1, L. R. 28/2007
5 Integrata la disciplina del comma 4 da art. 20, comma 3, L. R. 28/2007
6 Vedi anche quanto disposto dall'art. 17, comma 1, lettera d), L. R. 28/2007 nel testo modificato da art. 24, comma 1, L. R. 26/2012
7 Vedi anche quanto disposto dall'art. 18, comma 1, lettera d), L. R. 28/2007 nel testo modificato da art. 25, comma 1, L. R. 26/2012
8 Comma 7 sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 3/2023
Art. 26
 (Attribuzione dei seggi ai gruppi di liste)
1. È ripartito fra i gruppi di liste un numero di seggi pari al numero dei consiglieri regionali stabilito dallo Statuto meno due. I seggi sono ripartiti, dopo la proclamazione dell'elezione del Presidente della Regione, in base alla cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste.
2. La cifra elettorale regionale di un gruppo di liste è data dalla somma dei voti validi ottenuti dalle liste circoscrizionali del gruppo in tutte le circoscrizioni elettorali.
3. I gruppi di liste sono ammessi alla ripartizione dei seggi a condizione che la rispettiva cifra elettorale regionale sia pari ad almeno il 4 per cento dei voti validi regionali o a condizione che abbiano ottenuto una cifra elettorale circoscrizionale pari ad almeno il 20 per cento dei voti validi circoscrizionali o, ancora, a condizione che la rispettiva cifra elettorale regionale sia pari ad almeno l'1,5 per cento dei voti validi regionali e che la sommatoria delle cifre elettorali regionali dei gruppi di liste appartenenti alla medesima coalizione sia pari almeno al 15 per cento dei voti validi regionali.
4. Per l'attribuzione dei seggi a ciascun gruppo di liste si divide la rispettiva cifra elettorale regionale successivamente per 1, 2, 3, 4 e seguenti sino alla concorrenza del numero dei seggi di cui al comma 1. I seggi sono attribuiti ai gruppi di liste cui corrispondono nell'ordine i più alti quozienti ottenuti da tali divisioni. In caso di parità di quoziente, il seggio è attribuito al gruppo di liste che ha ottenuto la cifra elettorale più alta e, a parità anche di questa, mediante sorteggio.
5. Se l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 non consente il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 o al comma 2 dell'articolo 27, l'attribuzione dei seggi ai gruppi di liste avviene, rispettivamente, secondo le modalità dei commi 6 e 7.
6. Qualora la coalizione di gruppi di liste o il gruppo di liste collegati al candidato eletto Presidente della Regione non abbia conseguito complessivamente la quota minima di seggi prevista dall'articolo 27, comma 1, a quella coalizione o a quel gruppo viene assegnata tale quota di seggi; in caso di coalizione di gruppi, per determinare il numero di seggi attribuito a ciascun gruppo si applicano le modalità previste dal comma 4. I restanti seggi sono attribuiti ai gruppi di liste non collegati al candidato eletto Presidente con le modalità previste dal comma 4.
7. Qualora il gruppo o i gruppi di liste non collegati al candidato eletto Presidente della Regione non abbiano conseguito complessivamente la quota minima di seggi prevista dall'articolo 27, comma 2, a quel gruppo o a quei gruppi di liste viene assegnata tale quota di seggi; in caso di più gruppi di liste non collegati al candidato proclamato eletto Presidente della Regione, per determinare il numero di seggi attribuito a ciascun gruppo si applicano le modalità previste dal comma 4. I restanti seggi sono assegnati alla coalizione di gruppi o al gruppo di liste collegati al candidato eletto Presidente della Regione e attribuiti ai singoli gruppi, in caso di coalizione, con le modalità previste dal comma 4.
Art. 29
 (Attribuzione dei seggi alle liste circoscrizionali)
1. È ripartito tra le rispettive liste circoscrizionali un numero di seggi pari ai seggi attribuiti a ciascun gruppo di liste ai sensi dell'articolo 26.
2. Per ciascuna circoscrizione si divide la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista ammessa alla ripartizione dei seggi per il quoziente elettorale circoscrizionale, dato dal totale dei voti validi ottenuti nella circoscrizione da tutte le liste ammesse alla ripartizione diviso per il numero di seggi assegnati alla circoscrizione più due; l'eventuale parte frazionaria del quoziente elettorale circoscrizionale non viene considerata. Si attribuisce ad ogni lista circoscrizionale il numero di seggi corrispondente alla parte intera del risultato di tale divisione. Nel caso in cui i seggi così attribuiti superino il numero totale di seggi attribuito a ciascun gruppo di liste ai sensi dell'articolo 26, i seggi eccedenti vengono detratti ai sensi del comma 4. I seggi circoscrizionali non attribuiti sono attribuiti ai sensi del comma 5.
3. I resti di ciascuna lista circoscrizionale, calcolati ai sensi del comma 2, sono moltiplicati per cento e divisi per il totale dei voti validi espressi, nella rispettiva circoscrizione, a favore delle liste ammesse alla ripartizione dei seggi. Sono considerati resti anche i voti attribuiti alla lista che non abbia conseguito alcun risultato intero. Si ottiene così la cifra elettorale residuale percentuale di ciascuna lista circoscrizionale.
4. I seggi eccedenti, di cui al comma 2, terzo periodo, vengono detratti alle liste circoscrizionali a partire dalla cifra elettorale residuale percentuale inferiore, fino al raggiungimento del numero di seggi attribuiti a ciascun gruppo di liste ai sensi dell'articolo 26.
5. Le cifre elettorali residuali percentuali di cui al comma 3 sono collocate in un'unica graduatoria regionale decrescente. I seggi residui vengono attribuiti alle liste circoscrizionali sulla base di tale graduatoria partendo dalla cifra percentuale più elevata, nei limiti dei seggi assegnati a ciascuna circoscrizione e fino al raggiungimento del numero di seggi attribuiti a ciascun gruppo di liste ai sensi dell'articolo 26. Nel caso in cui non vengano ripartiti così tutti i seggi attribuiti a ciascun gruppo di liste, i seggi residui sono ripartiti riutilizzando la stessa graduatoria tante volte quante risultano necessarie al raggiungimento del numero di seggi attribuiti a ciascun gruppo di liste ai sensi dell'articolo 26.
6. Per ciascuna lista sono proclamati eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di preferenze. In caso di parità si tiene conto dell'ordine di presentazione.
Art. 31
 (Utilizzo delle nuove tecnologie)
1. Nel rispetto dei principi di cui all'articolo 48 della Costituzione e al fine di favorire la partecipazione degli aventi diritto al voto e la trasparenza delle operazioni elettorali, la Regione Friuli Venezia Giulia favorisce il ricorso alle nuove tecnologie in ogni fase del procedimento elettorale, inclusa la votazione e lo scrutinio.