Legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 - TESTO VIGENTE dal 01/03/2023

Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia.
Capo II
 Governo della Regione
Art. 13
 (Governo della Regione e sua durata in carica)
1. Il Presidente della Regione e la Giunta costituiscono il Governo della Regione.
2. Il Presidente della Regione e la Giunta regionale esercitano le funzioni attribuite dallo Statuto e dalla legge fino alla proclamazione del nuovo Presidente.
3. Il Consiglio può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Regione. La sfiducia comporta le dimissioni del Presidente con gli effetti stabiliti dallo Statuto. La sfiducia è espressa mediante l'approvazione di una mozione motivata sottoscritta da almeno un quarto dei componenti del Consiglio e approvata per appello nominale con il voto della metà più uno dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni o dopo venti giorni dalla sua presentazione.
4. Le dimissioni del Presidente della Regione in assenza di sfiducia sono presentate al Presidente del Consiglio regionale il quale ne dà tempestiva comunicazione al Consiglio regionale. Diventano efficaci dalla data di comunicazione.
5. La legge regionale disciplina le modalità di accertamento delle cause di cessazione del Presidente diverse dalla sfiducia, dalle dimissioni e dalla rimozione.
6. Il voto del Consiglio contrario rispetto alla questione di governo posta dal Presidente della Regione comporta gli stessi effetti dell'approvazione di una mozione motivata di sfiducia.
7. Qualsiasi causa di cessazione del Presidente della Regione comporta le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio regionale. Questi effetti conseguono altresì anche alle dimissioni contestuali della metà più uno dei componenti del Consiglio regionale.
Art. 14
 (Funzioni del Presidente della Regione)
1. Il Presidente della Regione rappresenta la Regione ed esercita le seguenti funzioni:
a) convoca la prima riunione del Consiglio regionale indicando nell'ordine del giorno esclusivamente l'elezione dei suoi organi;
b) entro dieci giorni dall'insediamento del Consiglio regionale e dall'elezione dei suoi organi, illustra al Consiglio il programma di governo, che specifica i contenuti del programma elettorale, e presenta i componenti della Giunta;
c) nomina e revoca i componenti della Giunta e attribuisce loro gli incarichi;
d) nomina, tra gli assessori, un Vicepresidente;
e) in caso di revoca o sostituzione di un componente della Giunta deve dare motivata comunicazione della sua decisione al Consiglio nella prima seduta successiva;
f) convoca e presiede la Giunta e ne dirige e coordina l'attività, assicurando l'unità di indirizzo anche con apposite direttive e risolvendo eventuali conflitti fra assessori;
g) può porre la questione di governo davanti al Consiglio regionale nel caso in cui giudichi una votazione decisiva ai fini dell'attuazione del programma presentato; la questione di governo è votata per appello nominale entro venti giorni, ma non prima di tre, dal giorno in cui è stata presentata; le dimissioni del Presidente conseguono al voto contrario espresso dalla maggioranza dei componenti del Consiglio regionale;
h) presenta ogni anno entro il 31 marzo un rapporto sullo stato della Regione e sull'attuazione del programma;
i) informa periodicamente il Consiglio sui progetti di accordo o di intesa con lo Stato, le altre Regioni o con altri Stati ed enti territoriali all'interno di essi;
j) informa il Consiglio regionale delle intese e degli accordi conclusi con le altre Regioni e con lo Stato, di quelli raggiunti nella Conferenza Stato - Regioni e unificata e di quelli conclusi dalla Regione con altri Stati e con enti territoriali all'interno di essi, che non rientrano nei casi previsti dall'articolo 8, comma 1, lettera c);
k) informa periodicamente il Consiglio sulle attività svolte dalla Commissione paritetica, prevista dallo Statuto;
l) sovrintende agli uffici e ai servizi regionali;
m) adotta i provvedimenti d'urgenza di competenza della Regione previsti dalle leggi statali o regionali;
n) provvede alle nomine di spettanza della Regione, tranne quelle attribuite dalla legge al Consiglio o alla Giunta, favorendo le pari opportunità tra i generi;
o) promuove i giudizi di legittimità costituzionale e solleva i conflitti di attribuzione, previa deliberazione della Giunta regionale, informandone il Consiglio;
p) presenta al Consiglio i disegni di legge deliberati dalla Giunta;
q) può richiedere la convocazione del Consiglio al Presidente del Consiglio regionale, che in tal caso provvede entro quindici giorni;
r) promulga le leggi regionali ed emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta, ai sensi dell'articolo 42 dello Statuto;
s) interviene alle sedute del Consiglio dei ministri per essere sentito quando sono trattate questioni che riguardano particolarmente il Friuli Venezia Giulia;
t) presiede alle funzioni amministrative affidate dallo Stato e ne risponde verso il Consiglio regionale e il Governo;
u) esercita le altre funzioni attribuitegli dallo Statuto ovvero previste da altre fonti normative.

2. Il Presidente della Regione nella sua qualità di consigliere regionale non fa parte di alcuna Commissione. Ha diritto e, se richiesto, l'obbligo di intervenire alle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni, con diritto di parola e di proposta, secondo le modalità previste dal regolamento del Consiglio.
Art. 17
 (Partecipazione alla formazione del diritto comunitario)
1. Il Presidente della Regione promuove, nel quadro degli indirizzi stabiliti dal Consiglio regionale, la più ampia partecipazione della Regione alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi e di indirizzo comunitari.
2. I progetti di atti comunitari e dell'Unione europea di interesse regionale, nonché gli atti preordinati alla formulazione degli stessi, e le loro modificazioni, sui quali la Giunta regionale intende esprimersi, sono trasmessi al Consiglio regionale dal Presidente della Regione.
3. Tra i progetti e gli atti di cui al comma 2 sono compresi i documenti di consultazione, quali libri verdi, libri bianchi e comunicazioni, predisposti dalla Commissione delle Comunità europee.
4. Il Presidente della Regione informa tempestivamente il Consiglio regionale sulle proposte e sulle materie relative alla formazione del diritto comunitario che risultano inserite all'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio dei ministri della Repubblica e del Consiglio dei ministri dell'Unione europea alle quali egli prenda parte.
5. Il Presidente della Regione riferisce annualmente al Consiglio regionale illustrando i temi di maggiore interesse regionale decisi o in discussione in ambito comunitario e informa sulle risultanze delle riunioni del Consiglio dei ministri dell'Unione europea, entro quindici giorni dallo svolgimento delle stesse.
6. Sui progetti e sugli atti di cui ai commi 2 e 3 e nei casi previsti dal comma 4, il Consiglio regionale può formulare osservazioni e adottare ogni opportuno atto di indirizzo alla Giunta.