Legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 - TESTO VIGENTE dal 01/03/2023

Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia.
Capo I
 Consiglio regionale
Art. 5
1. Il Consiglio regionale ha autonomia di bilancio, contabile, funzionale e organizzativa.
2. Il regolamento contabile del Consiglio è approvato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, nel rispetto dei principi delle leggi di contabilità della Regione.
3. Il bilancio della Regione assicura al Consiglio le dotazioni necessarie all'adeguato esercizio delle sue funzioni con particolare riferimento alle attività di studio, ricerca e informazione.
4. Il regolamento del Consiglio è approvato a maggioranza assoluta dei componenti nella votazione finale. Il regolamento:
a) assicura il metodo della programmazione dei lavori del Consiglio e la previsione della durata temporale delle sue procedure decisionali, anche tenendo conto del programma legislativo della Giunta e delle relative priorità;
b) disciplina, nella definizione dell'ordine dei lavori dell'Aula e delle Commissioni, i casi e i modi con cui consentire la precedenza per le iniziative del Governo regionale, con particolare riferimento a quelle annunciate dal Presidente nel rapporto annuale sullo stato della Regione e sull'attuazione del programma;
c) assicura la comunicazione al Presidente della Regione delle riunioni della Conferenza dei Presidenti delle Commissioni, della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari e degli Uffici di presidenza delle Commissioni, dedicate alla programmazione dei lavori;
d) disciplina, nei limiti previsti dall'articolo 8, i poteri di indirizzo e di controllo nei confronti del Governo regionale spettanti al Consiglio e alle Commissioni permanenti ai sensi della presente legge, anche relativamente alla verifica dell'attuazione degli ordini del giorno e delle mozioni approvati;
e) prevede le modalità di partecipazione del Governo regionale ai lavori delle Commissioni e alle sedute del Consiglio regionale;
f) disciplina gli strumenti di sindacato ispettivo, ivi comprese le interrogazioni a risposta immediata su argomenti urgenti o di attualità politica o istituzionale;
g) garantisce adeguata ed obiettiva informazione ai cittadini sull'attività del Consiglio regionale e sulle iniziative dei consiglieri;
h) garantisce i diritti dell'opposizione riservando, nella programmazione dei lavori del Consiglio, una quota non inferiore a un quarto del tempo d'aula agli argomenti da essa proposti.

Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 1, L. R. 12/2010
Art. 8
 (Funzioni di indirizzo e controllo del Consiglio regionale)
1. Il Consiglio regionale, ferme restando le funzioni ad esso attribuite dallo Statuto, esercita altresì le seguenti funzioni:
a) discute e approva il programma di governo presentato dal Presidente della Regione all'inizio della legislatura e il rapporto annuale sullo stato della Regione e sull'attuazione del programma che questi presenta;
b) può dettare indirizzi al Presidente della Regione e alla Giunta allo scopo di specificarne e integrarne il programma, anche in occasione della sua presentazione;
c) ratifica, con legge, gli accordi e le intese raggiunte con altri Stati, con enti territoriali interni ad altri Stati o con altre Regioni che comportano nuovi oneri per le finanze o modificazioni di leggi;
d) concorre alla formazione degli atti dell'Unione europea, secondo quanto stabilito all'articolo 17, nonché alla formazione degli accordi con lo Stato;
e) può sottoporre ad audizione preventiva i candidati alle nomine di competenza del Governo regionale ed esprimere parere su ciascuno di essi, nei casi, con le modalità e gli effetti specificati dalla legge regionale sulle nomine; il parere ha efficacia vincolante se approvato a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio regionale;
f) provvede, favorendo le pari opportunità tra i generi, alle nomine e alle designazioni espressamente attribuite alla propria competenza, nonché a quelle genericamente attribuite alla Regione che prevedono l'obbligo di assicurare la rappresentanza delle minoranze consiliari o sono riferite ad organismi di garanzia e di controllo sull'Esecutivo;
g) promuove l'attuazione dei principi e l'effettiva garanzia dei diritti sanciti dallo Statuto e ne verifica periodicamente lo stato;
h) può chiamare il Presidente della Regione e gli assessori a riferire su qualsiasi oggetto di interesse pubblico regionale;
i) può chiedere al Presidente della Regione l'audizione di dirigenti regionali, che hanno l'obbligo di presentarsi entro quindici giorni;
j) può esprimere il proprio motivato giudizio negativo sull'operato di singoli componenti della Giunta; in tal caso il Presidente della Regione comunica entro dieci giorni al Consiglio le proprie decisioni;
k) assicura, anche attraverso propri organi interni, la qualità della legislazione; esercita il controllo sull'attuazione delle leggi e promuove la valutazione degli effetti delle politiche regionali al fine di verificarne i risultati.

Note:
1 Integrata la disciplina della lettera k) del comma 1 da art. 12, comma 32, L. R. 27/2014
Art. 9
 (Prerogative dei consiglieri regionali)
1. I consiglieri regionali rappresentano l'intera Regione Friuli Venezia Giulia senza vincolo di mandato.
2. Il consigliere regionale ha l'obbligo di partecipare alle sedute del Consiglio regionale, delle Commissioni e degli altri organismi consiliari dei quali fa parte, salvo legittimo impedimento.
3. Ai fini dell'espletamento del suo mandato, il consigliere ha diritto di accedere agli atti degli uffici della Regione, degli enti e degli organismi di diritto pubblico dipendenti dalla Regione e di ottenere la documentazione e le informazioni in loro possesso, nel rispetto delle norme a protezione dei dati personali e con obbligo di osservare il segreto nei casi previsti dalla legge.
4. La Regione promuove l'accesso dei consiglieri presso gli altri enti e organismi di diritto pubblico e privato cui la Regione partecipa o cui affida l'esercizio di proprie funzioni.
5. Il regolamento del Consiglio disciplina le modalità di esercizio dell'iniziativa del consigliere regionale per ciò che riguarda gli atti ispettivi, di controllo, di indirizzo e legislativi.
6. Ai consiglieri sono assicurati servizi comuni e dotazioni individuali necessari al pieno esercizio delle loro funzioni.
7. La legge regionale disciplina l'indennità, anche differita, dei consiglieri, i rimborsi spese e l'assegno vitalizio nei limiti di quanto la legge della Repubblica prevede per i deputati. La legge regionale prevede che almeno il 75 per cento del complesso delle indennità spettanti al consigliere regionale è collegato alla sua effettiva partecipazione ai lavori del Consiglio.