1. Sino all'entrata in vigore della legge regionale recante la disciplina di cui all'articolo 37, si applica quanto previsto dall'articolo 5, commi 2 e 3, della
legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2 (Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano).