<<1. Le cause di ineleggibilità di cui all'articolo 2, comma 1, escluse quelle di cui alle lettere g), h) e h bis), non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non retribuita, non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature. Le cause di ineleggibilità di cui all'articolo 2, comma 1, lettere g), h) e h bis), non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico, collocamento in aspettativa non retribuita, almeno novanta giorni prima della data di scadenza del quinquennio di durata del Consiglio regionale.>>.