Legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 - TESTO VIGENTE dal 01/03/2023

Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia.
Art. 33
 (Modifica all'articolo 2 della legge regionale 21/2004 concernente i casi di ineleggibilità alla carica di consigliere regionale)
1. All'articolo 2, comma 1, della legge regionale 21/2004, dopo la lettera h), è inserita la seguente:
<<h bis) i presidenti di Province, i sindaci di Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti compresi nel territorio della Regione;>>.