Legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 - TESTO VIGENTE dal 01/03/2023

Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia.
Art. 31
 (Utilizzo delle nuove tecnologie)
1. Nel rispetto dei principi di cui all'articolo 48 della Costituzione e al fine di favorire la partecipazione degli aventi diritto al voto e la trasparenza delle operazioni elettorali, la Regione Friuli Venezia Giulia favorisce il ricorso alle nuove tecnologie in ogni fase del procedimento elettorale, inclusa la votazione e lo scrutinio.