Art. 30
(Surroga)
1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato alla carica di consigliere regionale che, nella medesima lista circoscrizionale, segue immediatamente l'ultimo eletto nell'ordine accertato dall'organo di verifica dei poteri.
2. Il candidato Presidente eletto consigliere regionale ai sensi dell'articolo 19 che cessa dalla carica è surrogato da un candidato circoscrizionale appartenente al gruppo di liste, tra quelli collegati al medesimo candidato Presidente, con il quoziente più alto non utilizzato per l'attribuzione dei seggi di cui all'articolo 26.
3. Il candidato circoscrizionale da proclamare eletto consigliere regionale è il primo dei non eletti della lista circoscrizionale che ha, rispetto alle altre liste circoscrizionali del gruppo, la maggiore cifra elettorale residuale percentuale non utilizzata ai sensi dell'articolo 29, comma 5.