Art. 3
(Ineleggibilità e incompatibilità)
1. I casi di ineleggibilità e incompatibilità del Presidente della Regione e dei membri del Consiglio e della Giunta regionale sono regolati dalle leggi regionali, approvate ai sensi dell'articolo 12, secondo comma, dello Statuto.
2. Oltre ai casi di ineleggibilità e incompatibilità del Presidente della Regione e dei membri del Consiglio e della Giunta regionale regolati dalla
legge regionale 29 luglio 2004, n. 21, e successive modificazioni ed integrazioni, non è immediatamente rieleggibile alla carica di consigliere regionale chi ha ricoperto per tre legislature consecutive detta carica.