Art. 28
(Gruppi di liste presentati da partiti o gruppi espressivi della minoranza linguistica slovena)
1. Qualora un gruppo di liste collegato con un altro gruppo ai sensi dell'articolo 23, comma 4, non abbia ottenuto almeno un seggio ai sensi dell'articolo 26, e purché abbia conseguito una cifra elettorale regionale non inferiore all'1 per cento dei voti validi regionali, l'attribuzione dei seggi ai gruppi di liste di cui all'articolo 26 viene ripetuta sommando le cifre elettorali regionali dei due gruppi di liste.
2. Uno dei seggi ottenuti dall'insieme dei gruppi di liste di cui al comma 1 è attribuito al gruppo di liste presentato dal partito o gruppo politico espressivo della minoranza linguistica slovena, mentre i restanti seggi sono attribuiti al gruppo di liste collegato a quest'ultimo.
3. Il seggio così ottenuto dal gruppo di liste presentato dal partito o gruppo politico espressivo della minoranza linguistica slovena è attribuito alla lista circoscrizionale che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale circoscrizionale espressa in termini percentuali rispetto al totale delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste della circoscrizione; conseguentemente per i gruppi di liste di cui al presente articolo non si applica l'articolo 29, commi da 1 a 5, e i seggi eventualmente attribuiti ai sensi del presente articolo sono detratti dai seggi circoscrizionali attribuiti con le modalità di cui all'articolo 29.