Legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 - TESTO VIGENTE dal 01/03/2023

Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia.
Art. 26
 (Attribuzione dei seggi ai gruppi di liste)
1. È ripartito fra i gruppi di liste un numero di seggi pari al numero dei consiglieri regionali stabilito dallo Statuto meno due. I seggi sono ripartiti, dopo la proclamazione dell'elezione del Presidente della Regione, in base alla cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste.
2. La cifra elettorale regionale di un gruppo di liste è data dalla somma dei voti validi ottenuti dalle liste circoscrizionali del gruppo in tutte le circoscrizioni elettorali.
3. I gruppi di liste sono ammessi alla ripartizione dei seggi a condizione che la rispettiva cifra elettorale regionale sia pari ad almeno il 4 per cento dei voti validi regionali o a condizione che abbiano ottenuto una cifra elettorale circoscrizionale pari ad almeno il 20 per cento dei voti validi circoscrizionali o, ancora, a condizione che la rispettiva cifra elettorale regionale sia pari ad almeno l'1,5 per cento dei voti validi regionali e che la sommatoria delle cifre elettorali regionali dei gruppi di liste appartenenti alla medesima coalizione sia pari almeno al 15 per cento dei voti validi regionali.
4. Per l'attribuzione dei seggi a ciascun gruppo di liste si divide la rispettiva cifra elettorale regionale successivamente per 1, 2, 3, 4 e seguenti sino alla concorrenza del numero dei seggi di cui al comma 1. I seggi sono attribuiti ai gruppi di liste cui corrispondono nell'ordine i più alti quozienti ottenuti da tali divisioni. In caso di parità di quoziente, il seggio è attribuito al gruppo di liste che ha ottenuto la cifra elettorale più alta e, a parità anche di questa, mediante sorteggio.
5. Se l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 non consente il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 o al comma 2 dell'articolo 27, l'attribuzione dei seggi ai gruppi di liste avviene, rispettivamente, secondo le modalità dei commi 6 e 7.
6. Qualora la coalizione di gruppi di liste o il gruppo di liste collegati al candidato eletto Presidente della Regione non abbia conseguito complessivamente la quota minima di seggi prevista dall'articolo 27, comma 1, a quella coalizione o a quel gruppo viene assegnata tale quota di seggi; in caso di coalizione di gruppi, per determinare il numero di seggi attribuito a ciascun gruppo si applicano le modalità previste dal comma 4. I restanti seggi sono attribuiti ai gruppi di liste non collegati al candidato eletto Presidente con le modalità previste dal comma 4.
7. Qualora il gruppo o i gruppi di liste non collegati al candidato eletto Presidente della Regione non abbiano conseguito complessivamente la quota minima di seggi prevista dall'articolo 27, comma 2, a quel gruppo o a quei gruppi di liste viene assegnata tale quota di seggi; in caso di più gruppi di liste non collegati al candidato proclamato eletto Presidente della Regione, per determinare il numero di seggi attribuito a ciascun gruppo si applicano le modalità previste dal comma 4. I restanti seggi sono assegnati alla coalizione di gruppi o al gruppo di liste collegati al candidato eletto Presidente della Regione e attribuiti ai singoli gruppi, in caso di coalizione, con le modalità previste dal comma 4.