Art. 24
(Scheda elettorale)
1. La votazione per l'elezione del Presidente della Regione e per l'elezione del Consiglio regionale avviene su un'unica scheda.
2. La scheda riporta il nome, il cognome e il contrassegno dei candidati alla carica di Presidente, nonché i contrassegni delle liste circoscrizionali affiancati dalla riga per esprimere il voto di preferenza.
3. L'ordine sulla scheda dei candidati alla carica di Presidente e delle liste circoscrizionali collegate al medesimo candidato è determinato mediante sorteggio.